Le nuove soglie comunitarie per il biennio 2024-2025 in vigore dal 1° gennaio 2024
Normativa
19 novembre 2023|di Avv. Michele Leonardi
I Regolamenti Delegati (UE) n. 2023/2495, n. 2023/2496 e n. 2023/2497 della commissione del 15 novembre 2023 hanno modificato, rispettivamente, la direttiva 2014/24/UE, la direttiva 2014/25/UE e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta in realtà di una modifica del tutto attesa in quanto i sopracitati regolamenti non hanno fatto altro che aggiornare, per il prossimo biennio 2024-2025, le soglie di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori sia ordinari che speciali, e per l’affidamento dei contratti di concessione.
Va infatti ricordato che l’articolo 6, paragrafo 1, di ciascuna delle direttive sopra considerate prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio del nuovo biennio.
Come noto, i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili nell’ambito degli ordinamenti delle Stati membri, senza quindi la necessità che questi ultimi adottino provvedimenti interni che diano attuazione agli stessi.
Pertanto, in ragione di quanto disposto dall’art. 1 dei Regolamenti Delegati (UE) n. 2023/2495, n. 2023/2496 e n. 2023/2497 della commissione del 15 novembre 2023, le soglie dell’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici devono ritenersi modificate, a partire dal 1° gennaio 2024, nei seguenti termini:
- comma 1, settori ordinari:
- lett. a): da € 5.382.000 ad € 5.538.000 per appalti di lavori pubblici e per le concessioni
- lett. b): da € 140.000 ad € 143.000 per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali
- lett. c): da € 215.000 ad € 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali
- comma 2, settori speciali:
- lett. a): da € 5.382.000 ad € 5.538.000 per appalti di lavori pubblici e per le concessioni
- lett. b): da € 431.000 ad € 443.000 per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
Restano invece invariate le soglie di cui al comma 1, lett. d), e al comma 2, lett. c), dell’art. 14 del Codice.
Le nuove soglie si applicheranno alle procedure di cui bandi ed avvisi siano pubblicati a partire dal 1° gennaio 2024 e, per le procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi ed avvisi, le cui lettere di invito siano spedite a partire dal 1° gennaio 2024.
A partire dal 1° gennaio 2024, nella sezione Normoteca del presente sito, sarà pubblicata la versione aggiornata dal D.Lgs. 36/2023.