La fase esecutiva di servizi e forniture post Correttivo
Normativa
14 febbraio 2025|di Avv. Cristina Schiavon
FASE ESECUTIVA PER SERVIZI E FORNITURE
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COSA CAMBIA CON IL D.LGS. 209/2024 - DECRETO
CORRETTIVO
Il D.lgs. n. 36/2023, nel disciplinare
la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, ha confermato la centralità
della figura del Responsabile unico del progetto (R.U.P.) e del Direttore
dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) , i quali sono tenuti a svolgere con
proprietà, tutte le funzioni loro attribuite dagli artt. 114, 115, 116 e dagli
artt. 31 e ss. dell’allegato II.14 del medesimo decreto.
Il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (così detto
“Decreto Correttivo” / “Correttivo”) è intervenuto in materia, andando a sanare
dubbi interpretativi sorti dalla lettura della normativa, ridefinendo altresì
alcune attività, in modo da rispondere con maggior efficacia alle esigenze
operative, sorte con l’implantazione della normativa.
Al fine di semplificare l’attività di
ricognizione ed analisi delle modifiche per gli “addetti ai lavori” si propone
qui di seguito una sintesi delle novità introdotte dal “Decreto Correttivo” in
ambito di esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
In allegato le nuove disposizioni introdotte
dal “Decreto Correttivo”, confrontate con il testo previgente del
D.lgs. n. 36/2023.
ART.15 NOMINA DEL RUP (Modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 209/2024)
L’articolo
15 disciplina le modalità di individuazione e nomina del Responsabile unico del
progetto da parte delle stazioni appaltanti. Rispetto alla precedente
articolazione, con il Correttivo viene ampliata la platea dei soggetti tra i
quali poter individuare tale ruolo; infatti, vista la possibilità che
all’interno della propria organizzazione, con particolare riferimento a quelle
di piccole e medie dimensioni, non siano presenti soggetti con requisiti
professionali e competenze specificatamente indicate dal Codice (Allegato I.2),
la nomina può ricadere anche su dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche.
La
nuova formulazione parla tuttavia di “accertata carenza” nel proprio organico,
intendendo, in questo modo che la nomina di soggetti estranei alla propria
organizzazione debba essere debitamente motivata e effettuata in via residuale
rispetto alla nomina di soggetti interni alla propria organizzazione.
ART. 45 INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (Modificato dall’art. 16 del D.lgs. n. 209/2024)
Il
Decreto Correttivo, in tema di incentivi alle funzioni tecniche, ha sostituito
integralmente il comma 4 dell’art. 45 del Codice, eliminando la previgente
esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei
beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche. Nell’intento del
legislatore gli incentivi rappresentano il giusto bilanciamento con le grandi
responsabilità che assume il dirigente nello svolgere l’attività contrattuale,
ponendo la firma sui provvedimenti finali.
La
disciplina degli incentivi viene ulteriormente “ritoccata” dal Correttivo. La
precedente formulazione infatti, nel riferirsi alle figure “incentivabili”
utilizzava il termine “dipendenti”, limitando pertanto a chi avesse instaurato
tale tipo di rapporto professionale, la possibilità di essere destinatari degli
stessi; si osserva che la sostituzione
del termine sopra indicato con quello di
“personale”, da parte del Correttivo, garantisce la possibilità di riconoscere l’incentivo in
questione anche a soggetti legati alla stazione appaltante da un rapporto di
lavoro autonomo (pensionati ed esperti di cui al D.L. 80/2021), visto che la
possibilità di incentivare il personale dipendente di amministrazione diversa
da quella appaltante era già stata ammessa in via interpretativa dalla
Magistratura contabile (si veda in particolare la deliberazione della Sezione
regionale di controllo dell’Emilia Romagna n. 87/2020/PAR).
Da
ultimo, l’art. 81 del Correttivo, alla luce delle novelle apportate all’intero
Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente
il processo di applicazione, inserisce anche l’attività di coordinamento dei
flussi informativi tra le attività tecniche incentivabili.
Art.116 COLLAUDO E VERIFICHE DI CONFORMITA’ (Modificato dall’art. 40 del D.lgs. n. 209/2024)
Tra
i compiti spettanti al D.E.C. nella gestione e governo dei servizi e forniture
il legislatore prevede l’esecuzione delle verifiche
di conformità al fine di accertare la bontà della prestazione resa dal
fornitore. Il correttivo
interviene in materia, apportando delle modifiche significative a questo
articolo limitatamente alle fattispecie di incompatibilità nell’affidamento di
incarichi di collaudo e di verifiche di conformità.
Nella
propria enunciazione inoltre l’articolo in questione, accanto alle stazioni
appaltanti, introduce anche gli enti concedenti, chiarendo in questo modo
che la necessità di procedere con le verifiche in questioni sussiste anche
in caso di connessioni, aspetto che aveva inizialmente sollevato alcuni dubbi
interpretativi.
Da
ultimo, il legislatore, sempre con l’intento di superare alcune criticità
interpretative, nel confermare che le spese relativa alle verifiche tecniche
obbligatorie disciplinate dal medesimo articolo e all’Allegato II.14 sono a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico, precisa che le medesime non sono soggette a ribasso in sede di
offerta economica.
ART.119 SUBAPPALTO (Modificato dall’art. 41 del D.lgs. n. 209/2024)
Il
Correttivo è intervenuto incidendo in modo marcato sul tema del subappalto.
Infatti, se da un lato, il legislatore ha voluto favorire la partecipazione
delle micro-imprese - chiamate “a prendere parte” agli affidamenti pubblici,
dall’altro ha voluto rafforzare le garanzie e tutele al fine di evitare
eventuali iniziative fraudolente. Nel dettaglio:
-
al fine di
favorire le piccole e medie imprese, diversamente
dalla precedente enunciazione, si prevede che
i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al
20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. A tal riguardo, è precisato che gli
operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia
di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese
per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al
mercato di riferimento. Se ne ricava che la regola quantitativa rimane fissata
nel limite del 20%, salve deroghe occasionate dalle peculiarità del caso
concreto;
- il secondo aspetto ha ad oggetto
l’inserimento, in via obbligatoria, di clausole di revisione
prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto, che si attivano al verificarsi delle
particolari condizioni di natura oggettiva che, a loro volta, determinano una variazione del costo dell’opera,
della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%
dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione
stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
-
il terzo aspetto
investe l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro da
parte del subappaltatore che, per le prestazioni affidate in subappalto, è
tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché
garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello
applicato dall’appaltatore;
- il quarto aspetto prevede una forma
di cautela per il subappalto a cascata, prevedendosi, al riguardo,
che qualora l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto
di ulteriore subappalto, a quest’ultimo si applichino le medesime disposizioni
previste dal codice in tema di subappalto.
Art.120 MODIFICA DEI CONTRATTI IN FASE DI ESECUZIONE (Modificato dall’art. 42 del D.lgs. n. 209/2024)
Per
quanto concerne la disciplina delle modifiche contrattuali, il legislatore ad
integrazione della disciplina di cui al comma 1 lettera c), elenca
dettagliatamente, le fattispecie di “circostanze imprevedibili” che
giustificano la facoltà per la Stazione Appaltante di introdurre delle varianti
in corso d’opra. L’intento è quello pertanto di perimetrare le casistiche di
imprevedibilità dandone una interpretazione tassativa, salvo eventuali
indicazioni, date dalle leggi di settore.
Art.123 RECESSO (Modificato dall’art. 43 del D.lgs. n. 209/2024)
Trattasi di una mera specificazione di rinvio
all’Allegato II.14; infatti rispetto alla precedente formulazione nel
rimandare a suddetto allegato per la disciplina delle ipotesi di recesso,
precisa che l’articolo di riferimento è l’art. 11. Non vi sono altre modifiche
sostanziali circa la disciplina in argomento
ART.125 ANTICIPAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO (Modificato dall’art. 44del D.lgs. n. 209/2024)
Tra i compiti del D.E.C., in fase di
esecuzione del contratto, il legislatore prevede anche un controllo di
carattere amministrativo/contabile; il legislatore con il Correttivo è
intervenuto in materia di anticipazione dei prezzi, modificando l’articolo 125
comma 1; in particolare distinguendo la disciplina dei lavori da quella di
servizi e forniture,
per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo
dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni
di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei
pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della
prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il
cronoprogramma delle prestazioni.
Art.126 PENALITA’ E PREMI DI ACCELERAZIONE (Modificato dall’art. 45 del D.lgs. n. 209/2024)
Il
governo del contratto previsto in capo al D.EC. comporta la necessità di
gestire anche quegli eventi “patologici” dovessero sorgere in corso di
esecuzione del contratto. Prima tra tutti la gestione delle penali. È compito
infatti dello stesso individuare ritardi, inadempimenti e non conformità tali
da comportare l’applicazione delle penali e, una volta computato l’ammontare,
proporne la gestione al R.U.P. Specifica disciplina anche in tema di premialità
distinta dai lavori. Ciò premesso vanno rilevate le seguenti modifiche
apportate dal Correttivo:
- incremento
rispetto alla precedente disciplina del range percentuale per il calcolo delle
penali; il
valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille mentre il valore massimo dall’1
all’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
- introduzione,
per servizi e forniture, della facoltà (per i lavori, con il Correttivo al
Codice diventa un obbligo) per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o
nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità, qualora
compatibile con l’oggetto dell’appalto.
Le modifiche apportate
dal Correttivo, oltre ad investire il corpo centrale del Codice, hanno
coinvolto anche gli allegati allo stesso; limitatamente alla disamina della materia
oggetto della presente trattazione, si consideri quanto
ALLEGATO I.2 ATTIVITA’ DEL RUP (Modificato dall’art. 75 del D.lgs. n. 209/2024)
Articolo 2 “Modalità di individuazione del R.U.P.
In tema di “Modalità di individuazione
del R.U.P” all’articolo 2, comma 1 dell’Allegato in questione, si opera una
opportuna quanto necessaria abrogazione delle parole (riferite al RUP) “di
ruolo”, per cui oggi il RUP può essere anche un dipendente a tempo
determinato, che evidentemente, non può essere definito di ruolo.
Sempre all’articolo 2, comma 1
dell’Allegato in questione, legislatore, con l’intento di valorizzare la figura
dei responsabili di fase, precisa che non solo il R.U.P. ma anche i
responsabili di fase eventualmente nominati svolgono i propri compiti con il
supporto dei dipendenti della stazione appaltante. L’inciso però pone,
inevitabilmente, una questione pratico/operativa ovvero come si possa ottenere
questo coinvolgimento: potrà chiederlo, semplicemente il RUP o il responsabile
di fase o sarà necessario l’intervento dei responsabili di servizio coinvolti
(o coinvolto)? Difficilmente si può ipotizzare, ad esempio, che il
responsabile di fase possa disporre di personale sia del proprio servizio sia
del servizio altrui di “pari” grado (o addirittura di ruoli differenti).
Rimarcando invece il ruolo di Project
manager del R.U.P., ad integrazione della
precedente disciplina, il legislatore prevede invece esclusivamente in
capo al R.U.P. la facoltà di delegare al personale della stazione appaltante,
dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto
aggregatore, lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività
di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei
contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25
del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC. Obiettivo di tale
precisazione è quello di sgravare il R.U.P. da attività di carattere meramente
operativo avendo lo stesso compiti di indirizzo, governo e coordinamento
dell’intervento. Saranno da chiarire per ciascuna Amministrazione le modalità e
gli strumenti di delega.
Articolo 8 “Compiti specifici del
RUP per la fase dell’esecuzione
Viene soppresso il comma 4 e
sostituito dalla dicitura “il direttore dell’esecuzione del contratto è
soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 32 dell’allegato II.14”,
superando dei dubbi interpretativi sorti dalla precedente lettura.
ALLEGATO II.14 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA FASE ESECUTIVA. COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
CAPO II - DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Ø
Art. 32 comma 2 e 3 – Servizi e forniture di particolare
importanza (Modificato dall’art. 75 del d.lgs. n. 209/2024)
Al
comma 2 dell’articolo in esame, nella nuova
formulazione del Correttivo, viene precisato, diversamente dalla precedente,
che sono considerati servizi di particolare importanza gli interventi di
importo superiore a 500.000 euro, parificando in questo modo i contratti di
servizi a quelli di forniture, per le quali al comma 3 si precisa che “sono
forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a
500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui
al comma 2” . Il Correttivo in questo modo, parificando, per importo ed
oggetto, la disciplina dei servizi e forniture di particolare importanza ha
dato risposta ai numerosi dubbi interpretativi legati all’obbligatorietà della
nomina D.E.C. per queste fattispecie e alla conseguente necessità per le
amministrazioni di prevedere con l’erogazione di somme a titolo di incentivi
per le figure tecniche.
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