Pubblicato in Gazzetta il Decreto Semplificazioni "bis" - Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
Normativa
01 giugno 2021|di Avv. Piera Franceschini
Il tanto atteso Decreto Semplificazione “bis” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale; si tratta del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, che entra in vigore oggi 1° giugno 2021 ed interviene principalmente sulle opere oggetto di finanziamento nell’ambito del Piano nazionale di rilancio e resilienza, noto con l’ormai famoso acronimo PNRR.
Come si è letto da più parti nelle scorse settimane, il fulcro del provvedimento è finalizzato ad accelerare i tempi e le procedure autorizzative, prodromiche all’avvio delle fasi di gara per l’affidamento e successiva realizzazione degli interventi di particolare complessità e rilevanza nell’ambito del PNRR; alcune disposizioni riguardano però generalmente tutti gli affidamenti pubblici e su queste norme si pone l’attenzione in questo articolo.
1) MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 76/2020 (primo Semplificazioni)
L'articolo 51 del D.L. 77/2021 prevede alcune modifiche al D.L.76/2020, che possono essere così riassunte:
- proroga fino al 30 giugno 2023 delle maggior parte delle norme/deroghe precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, ovvero:
- delle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 e dei relativi tempi di conclusione, fatto salvo il comma 4 dell'articolo 2, relativo alle procedure "in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale ecc", che rimane agganciato alla scadenza del 31 dicembre 2021;
- dell'abolizione della richiesta della cauzione provvisoria di cui all'articolo 1 comma 4;
- delle verifiche antimafia “accelerate” di cui all’articolo 3;
- del regime della sospensione delle prestazioni di cui all’articolo 5;
- del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, con previsione dell’emanazione entro 60 giorni da oggi di apposite Linee Guida volte a definire una serie di aspetti, tra cui i requisiti dei membri, i casi di incompatibilità, i compensi, gli obblighi comunicativi all’Osservatorio;
- dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata in via d’urgenza delle prestazioni, dei casi residuali di sopralluogo obbligatorio, della riduzione dei termini procedimentali di cui all’articolo 8;
- innalzamento della soglia dell’affidamento diretto per forniture e servizi, anche di ingegneria ed architettura, da Euro 75.000 a Euro 139.000;
- per gli affidamenti di lavori, eliminazione della soglia intermedia 150.000 – 350.000 euro: da oggi la procedura negoziata per l’affidamento di lavori si farà con l’invito di almeno 5 operatori economici nella fascia di importo 150.000 - 1.000.000 euro e con l’invito di 10 operatori economici da euro 1.000.000 fino alla soglia comunitaria (vedi tabella di raffronto tra le procedure di gara).
Al comma 3 dell’articolo 51 del D.L. 77/2021 è precisato che le modifiche apportate agli importi degli affidamenti sotto soglia (innalzamento della soglia per affidamenti diretti di forniture e servizi a 139.000 euro ed eliminazione della soglia intermedia per i lavori) si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, con la precisazione che “per le procedure di cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto legge 76 2020 nella formulazione antecedente le modifiche apportate con il presente decreto”. Si torna quindi a considerare la data di pubblicazione dei bandi o avvisi come momento a cui collegare la normativa applicabile, abbandonando il riferimento all’adozione della determina di avvio o atto equivalente prevista dal D.L. 76/2020.
2) SUBAPPALTO
Ancora una volta l'istituto del subappalto ha creato accese discussioni e profonde fratture nelle forze politiche; a differenza dei precedenti interventi del periodo emergenziale, il D.L. 77/2021, all'articolo 49, ha però apportato una concreta modifica al testo dell'articolo 105 del Codice, o meglio due distinte modifiche, come sempre organizzate per scaglioni temporali:
- dal 1 giugno 2021 fino al 31 ottobre 2021:
- innalzamento della quota massima subappaltabile al 50%, con divieto di affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- modifica del comma 14 dell'art. 105 del Codice, che prevedeva la massima ribassabilità dei prezzi di subappalto al 20%, sostituita dall'obbligo in capo al subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo almeno pari all'appaltatore;
- abolizione della quota massima subappaltabile, con indicazione da parte delle stazioni appaltanti delle prestazioni da eseguire obbligatoriamente a carico dell'aggiudicatario e delle relative motivazioni;
- responsabilità in solido dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni a lui affidate.
Inoltre, l'articolo 52 del D.L. 77/2021, di cui si dirà a seguire, ha previsto, in modifica dell'art. 1 co. 18 del D.L. 32/2019 (Sblocca Cantieri), la sospensione dell'obbligo della terna dei subappaltatori fino al 31 dicembre 2023.
3) MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 32/2019 (Sblocca cantieri)
L'articolo 52 del D.L. 77/2021 proroga fino al 30 giugno 2023:
- la sospensione dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia dell'obbligo di aggregazione della spesa previsto all'art. 37, co. 4, del Codice dei contratti, ad eccezione delle procedure afferenti al PNRR e al PNC, per le quali è previsto che i Comuni non capoluogo applichino l'art. 37 co. 4 citato attraverso l'unione di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo;
- l'applicabilità dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 co. 8 del Codice anche alle procedure ordinarie;
- la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera;
- la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
4)BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI
All'articolo 53 del D.L. 77/2021, comma 5, sono previste numerose modifiche al Codice dei contratti, volte alla realizzazione della Banca dati nazionale dei contratti pubbilci prevista dall'art. 213, co. 8 del Codice.
Il popolo degli appalti, sia lato amministrazioni che lato operatori economici, attende da anni la realizzazione di un sistema informatico che consenta l'invio unico dei dati, eliminando una serie di adempimenti che quotidianamente comportano un impiego immane di tempo e risorse.
Le promesse sino ad oggi sono state disattese, le speranze deluse; staremo a vedere se questa sarà davvero l'occasione giusta per raggiungere l'obiettivo tanto caldeggiato, in primis, dal Presidente dell'ANAC.
Il coacervo di interventi normativi rende davvero difficile orientarsi tra le varie disposizioni; nella speranza possano essere utili, oltre al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del D.L. 77/2021, allegati alla presente trovate:
- un documento contenente le norme del D.L. 76/2020 di interesse per i contratti pubblici, come modificate dal D.L. 77/2021;
- una tabella di raffronto tra le procedure di gara.
La versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici è a disposizione nella sezione Normoteca.
DL_SEMPLIFICAZIONI_bis_31maggio2021.pdfDL_76_2020_modificato_DL_77_2021_norme appalti.pdfTabella_raffronto_procedure_DL76_2020_post_DL_77_2021.pdf