Convertito in legge il Decreto Semplificazioni, ecco le novità in materia di contratti pubblici
Normativa
15 settembre 2020|di Avv. Piera Franceschini
E' entrata in vigore in data odierna, 15 settembre 2020, la Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in data 14 settembre 2020, che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge 76/2020, anche noto come "Decreto Semplificazioni".
Molte sono le novità in materia di contratti pubblici, alcune anche di grande importanza, mentre non si trova alcuna disposizione in tema di subappalto; pertanto, fatti salvi interventi dell'ultimo minuto, dal 1 gennaio 2021 si tornerà al regime codicistico dell'istituto, ovvero: quota subappaltabile del 30% (pur con le note questioni di legittimità o meno della limitazione) e obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.
Vediamo di seguito quali sono le modifiche più rilevanti in materia di contratti pubblici apportate dalla legge di conversione ai testo del decreto.
Periodo di vigenza
La prima modifica di grande importanza consiste nella proroga del termine di vigenza del decreto: non più 31 luglio 2021, ma 31 dicembre 2021.
Gli articoli 1 e 2 si applicheranno, quindi, a tutte le procedure la cui determina di avvio o atto equivalente sia adottata entro il 31 dicembre 2021 e vanno a derogare, per tale periodo temporale, agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del Codice.
Sempre per tutto l’anno 2021 opereranno:
- il venir meno dell'obbligo di richiedere la cauzione provvisoria per le gare sotto soglia comunitaria e, in caso di richiesta (da motivare), il dimezzamento del relativo importo;
- le norme di accelerazione delle verifiche antimafia (articolo 3), con aumento del termine per il rilascio della documentazione antimafia da trenta a sessanta giorni;
- la limitazione delle ipotesi di sospensione volontaria o coattiva dei lavori, le ipotesi di risoluzione del contratto con l'appaltatore per impossibilità o grave ritardo nella prosecuzione dei lavori e le modalità per la prosecuzione dei lavori (articolo 5);
- l'obbligo di costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie tra committente e appaltatore in corso di esecuzione (articolo 6);
- le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del Codice, senza obbligo di dar conto delle ragioni d'urgenza (articolo 8);
- l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, a prescindere da ragioni d’urgenza (articolo 8).
La legge di conversione precisa, con l'inserimento del nuovo articolo 2-bis, che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di RTI.
Dimezzata la soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi
La legge di conversione prevede l’abbassamento della soglia per affidamenti diretti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, da Euro 150.000 a Euro 75.000.
Nella tabella allegata sono riportate le procedure con le rispettive soglie, aggiornate alla legge di conversione; è stata anche recepita la modifica operata all'articolo 2, comma 2, con l'inserimento tra le procedure elencate del dialogo competitivo.
Obbligo di pubblicare l’avviso di avvio delle procedure negoziate
All’articolo 1 comma 2, lett. b) e all’articolo 2, comma 3, viene specificato che l’avvio delle procedure negoziate deve essere preceduto da un avviso da pubblicare nei siti internet istituzionali; per le procedure avviate ai sensi dell’articolo 63 del Codice è espressamente imposto anche il rispetto del criterio di rotazione.
Obbligo di OEPV per affidamento di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, anche sotto soglia e per gli interventi strategici di cui all'articolo 9
Al comma 3 dell’articolo 1 viene sciolto un altro dubbio interpretativo e di raccordo tra le norme del decreto e quelle del Codice dei Contratti, con l’inserimento espresso dell’applicabilità anche alle procedure dell’articolo 1, comma 2, lettera b) dell’articolo 95 comma 3 del Codice; rimangono, quindo
Il nuovo comma 3 dell'articolo 9 prevede, analogamente, che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
Eliminato l’obbligo di avviso di post informazione sotto i 40.000 euro
La modifica riguarda sia le procedure avviate in vigenza dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto, sia quelle iniziate a partire dal gennaio 2022: con l’inserimento del comma 5-bis nell'articolo 1 del decreto è, infatti, prevista la modifica dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice, con l’aggiunta della precisazione che “La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
Clausola sociale obbligatoria anche sotto soglia
In fase di conversione è stata introdotta la modifica dell'articolo 36, comma 1 del Codice, con previsione dell'obbligatoria applicazione, anche sotto soglia comunitaria, dell'articolo 50 del Codice, che prevede l'inserimento nei documenti di gara, per lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale.
DURC e nuovo documento di congruità dell'incidenza della manodopera
E' confermata la non ultra-validità dei Documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid (art. 103 del Dl 27/2020).
Inoltre, è introdotto il documento di congruità dell'incidenza della manodopera sull'appalto; le modalità applicative di questo nuovo documento dovranno essere specificate in un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e da applicarsi alle sole procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Regime speciale per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero
Il nuovo articolo 4-bis del decreto, lasciando ferma l'applicazione dell'articolo 106 del Codice, disegna un regime speciale per le sorti dei contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia o di lavanderia in ambito ospedaliero e sanitario, che abbiano subito un adeguamento dei costi a causa dell'emergenza COVID con aumento di spesa superiore al 20% dell'importo stimato di gara o del valore iniziale del contratto.
L'articolo distingue:
a) l'ipotesi dell'aggiudicazione intervenuta prima del 31.01.2020 senza successivo avvio del servizio né conclusione del contratto, per la quale è prevista la facoltà di revocare l'aggiudicazione;
b) l'ipotesi del contratto in corso di esecuzione al 31.01.2020, per cui è consentita invece la risoluzione del contratto.
In entrambi i casi, il termine per comunicare l'avvenuta revoca o per adottare il provvedimento risolutivo scadrà 30 giorni dopo l'entrata in vigore della conversione, ovvero il 15 ottobre 2020.
Tra le altre modifiche, figurano:
- la mitigazione dell'intervento volto all'accelerazione del processo amministrativo, con la previsione della definizione del giudizio all'udienza cautelare solo qualora le parti lo chiedano congiuntamente o ciò sia compatibile con le esigenze di difesa (articolo 4, comma 4, lett. a));
- l'istituzione di un fondo presso il MIT per l'aggiornamento professionale dei (articolo 6, nuovo comma 7-bis);
- la semplificazione dell'iter autorizzativo per le grandi opere (articolo 8, nuovo comma 6-bis);
- la previsione di alcune modifiche al Codice dei Beni Culturali (articolo 8, nuovo comma 7-bis).
Si rimanda, per maggiori approfondimenti, alla lettura del testo completo della L.120/2020 e al testo del decreto coordinato con la legge di conversione, nonché al documento di sintesi allegato, contenente le disposizioni del Decreto che interessano i contratti pubblici, come modificate in sede di conversione.
Nella sezione Normoteca della pagina Multimedia di questo sito è pubblicata e disponibile gratuitamente la versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici.
DL Semplificazioni_norme appalti-LEGGE CONVERSIONE.pdflegge_120_2020_conversione_dl_semplificazioni.pdfDL Semplificazioni_tabella raffronto procedure_POST CONVERSIONE.pdfDL Semplificazioni_tabella raffronto procedure_ANTE CONVERSIONE.pdfDL_Semplificazioni_testo_coordinato_legge_conversione.pdf