Proroga dei contratti in essere di servizi e forniture per le strutture impegnate nell'emergenza sanitaria
Normativa
07 aprile 2020|di Avv. Michele Leonardi
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, l’ordinanza n. 659 del 1° aprile 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile aggiunge un altro tassello alla già variegata e complessa rete di atti emanati – a livello nazionale e regionale – per far fronte all’emergenza epidemiologia da COVID-19.
Questa nuova ordinanza segue in particolare la n. 655 del 25 marzo 2020 che già si era occupata di apportare deroghe alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (per maggiori approfondimenti si rimanda all’articolo pubblicato sul nostro sito).
In questo, l’art. 1 dell’ordinanza n. 659 si occupa di proroghe dei contratti pubblici, disponendo nello specifico che “Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell’emergenza, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle Regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato di emergenza, possono essere prorogati, in deroga all’articolo 106 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Tale possibilità di proroga, come si legge nella disposizione stessa, è limitata al Dipartimento della protezione civile e a tutte quelle strutture che a livello regione (e provinciale con riferimento alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto nell'art. 3) sono impegnate nella gestione dell’emergenza sanitaria in essere.
OCDPC n. 659 del 1 aprile 2020.pdf