La Provincia Autonoma di Trento adotta misure urgenti per far fronte all'emergenza

Normativa

01 aprile 2020|di Avv. Piera Franceschini

La Provincia Autonoma di Trento, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria (anche) in materia di contratti pubblici, ha pubblicato in data 23 marzo scorso la Legge Provinciale n. 2/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”, consultabile nel documento allegato.

Al Capo II sono previste “Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici”, alcune delle quali applicabili esclusivamente al periodo di limitazione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale (periodo prorogato, a quanto si è appreso proprio oggi, sino al 13 aprile), altre intese a disciplinare le modalità di gestione delle procedure di affidamento al termine di tale periodo, al fine di fronteggiare la crisi economica e rilanciare l’economia.

Tutte le disposizioni in materia di appalti, che di seguito si andranno a riassumere per larghi tratti, si applicano alle procedure il cui bando sia pubblicato o la cui lettera di invito sia inviata dopo la data di entrata in vigore della legge (24.03.2020) e sono applicabili per 24 mesi, ovvero fino al 24 marzo 2022.


L’articolo 2 disciplina le procedure sopra soglia comunitaria, prevedendo che:

  • per il periodo di limitazione degli spostamenti, gli affidamenti sono effettuati nel seguente modo:

- per i lavori: con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 33 della L.P. 26/1993;

- per servizi e forniture: con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016.

  • terminato il periodo di limitazione degli spostamenti, tutti gli affidamenti sono effettuati con procedura ristretta con invito di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dell’offerta tecnica sulla base di specifici elementi indicati nell’articolo stesso, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, senza nomina di commissione tecnica (a meno che non vi siano anche criteri di natura qualitativa, introducibili soltanto con debita motivazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività); il punteggio economico è attribuito con formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento di attuazione della L.P. n. 2/2016.

All’articolo 3, in cui si parla dei lavori sotto soglia comunitaria, si prescrive che gli affidamenti siano effettuati:

- con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 33 della L.P. 26/1993 con invito di un numero di operatori tra 10 e 15 per affidamenti inferiori a 2 milioni di euro;

- con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 33 della L.P. 26/1993 con invito di un numero di operatori tra 10 e 20 per affidamenti superiori a 2 milioni di euro; in questo caso il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità descritte all’articolo 2;

- con invito di 5 operatori ex art. 52 co. 9 della L.P. 26/1993 per affidamenti fino a 150.000 euro.

L’articolo 4 prevede la semplificazione degli oneri amministrativi, sia per procedure aperte che ristrette: l’operatore economico, con la partecipazione alla gara e con la presentazione dell’offerta, automaticamente attesta il possesso dei requisiti richiesti, senza necessità di produrre dichiarazioni sostitutive; la verifica sul possesso dei requisiti viene effettuata soltanto prima della stipula del contratto e l’esito negativo della stessa comporta esclusione, escussione della garanzia provvisoria, segnalazione alle competenti autorità e scorrimento della graduatoria.
L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Altre semplificazioni, questa volta per gli operatori economici iscritti in elenchi, sono inserite nell’articolo 5: il possesso dei requisiti va dichiarato al momento dell’iscrizione, con onere di aggiornamento entro 10 giorni dalla modifica intervenuta e di rinnovo dell’iscrizione ogni 6 mesi; la stazione appaltante dovrà effettuare la verifica con cadenza annuale e, al momento dell’aggiudicazione, potrà limitarsi alla sola comprova dei criteri di selezione richiesti nella procedura specifica.
Sempre all’articolo 5 è previsto che non debbano essere effettuate verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore, se iscritto negli elenchi telematici.
In caso di esito negativo dei controlli, l'amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in danno ed escute la garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto; la medesima amministrazione segnala inoltre il fatto alle autorità competenti.
 
 All’articolo 6 sono inserite le modalità di affidamento degli incarichi tecnici sotto soglia comunitaria:

- per gli affidamenti diretti è derogata la previsione dell’articolo 24 bis del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg che prevede la selezione fra 3 professionisti, ferme restando le modalità di individuazione dell’affidatario previste nell’art. 25 bis del medesimo DPP, nel rispetto del principio di rotazione. Sono poi indicati degli indici di congruità dell’offerta, dati da ribassi indicativi sulle specifiche opere oggetto di incarico

- per i confronti concorrenziali è previsto l’invito di un numero di operatori economici tra 5 e 10, sempre selezionati con le modalità previste nell’art. 25 bis del DPP e nel rispetto del principio di rotazione, e l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso; il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa va motivato e, anche in questo caso, le previsioni di criteri esclusivamente tabellari o quantitativi esclude la nomina della commissione tecnica.

L’articolo 7 prevede misure di semplificazione per le amministrazioni aggiudicatrici, indicando specifiche ipotesi in cui, per gli appalti di lavori, non è necessario ottenere il parere del comitato tecnico amministrativo e dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto originario; viene anche ammessa la consegna dei lavori prima della stipula del contratto, anche se non prevista nel provvedimento a contrarre, purché siano state effettuate le verifiche antimafia e sia decorso il termine dilatorio dei 35 giorni dall’aggiudicazione.
Le amministrazioni aggiudicatrici sono altresì autorizzate alla liquidazione delle prestazioni alla data di richiesta di pagamento, rinviando a deliberazione di Giunta provinciale le modalità operative.

AllegatoLP 2 2020.pdf