Le indicazioni dell'INPS sulla validità del DURC dopo il D.L. Cura Italia
Normativa
31 marzo 2020|di Avv. Michele Leonardi
Nell’ambito di applicazione dell’art. 103 del Decreto Cura Italia, si segnala il messaggio n. 1374 emanato dalla Direzione Centrale Entrate dell’INPS in data 25 marzo 2020.
In via preliminare, ricordiamo che il comma 2 dell’art. 103 del citato Decreto (si rimanda invece ad un
altro articolo pubblicato sul nostro sito per quanto riguarda la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 dell’art. 103) ha disposto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Tra i documenti richiamati dal comma 2 rientra anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), disciplinato dai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.
La
nota pubblica dall’INPS chiarisce quindi che “i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati ‘Durc On Line’ che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse)”.
L’Istituto, in accordo in l’INAIL, fornisce inoltre alcune indicazioni operative, qui di seguito sintetizzate:
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i DURC richiesti dai soggetti interessati nell’arco temporale 31 gennaio 2020-15 aprile 2020 devono ritenere valido il Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti quei procedimenti in cui viene richiesto il possesso del DURC, senza procedere a nuova richiesta;
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qualora i DURC non siano nella materiale disponibilità dei soggetti interessati ovvero in caso di stazioni appaltanti che non abbiano in precedenza fatto richiesta del Documenti, l’interrogazione deve essere effettuata mediante la funzione “Richiesta regolarità”
Da ultimo, l’INPS riporta le due diverse situazioni che potrebbero verificarsi in via alternativa (ne riportiamo il testo integrale):
A) Il “Durc On Line” è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta). In tal caso lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
B) “Il Durc On Line” che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:
1. il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito stesso (appare evidente che non sarà necessaria alcuna attività da parte degli operatori);
2. il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito.
Messaggio INPS n. 1374 dd. 25.02.2020.pdf