La seduta di gara può essere telematica anche se ne è prevista la pubblicità
Giurisprudenza
24 marzo 2020|di Avv. Piera Franceschini
La
norma cardine in materia di procedure di gara telematiche è l’articolo 58 del
D.Lgs. 50/2016, in forza del quale “…le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non
deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o
distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito
dai documenti di gara.”.
Per
giurisprudenza ormai consolidata, alla gestione interamente telematica delle procedure
di gara consegue la non necessarietà delle sedute pubbliche per l’apertura
delle offerte, giacché il citato art. 58 non ha codificato alcuna fase pubblica
(si vedano, tra le altre, TAR Campania Napoli, Sezione II 2 marzo 2020, n. 957;
TAR Veneto, Sezione III 13 marzo 2018, n. 307; TAR Puglia Bari, Sezione III 2
novembre 2017, n. 1112; TAR Sardegna, Sezione I 29 maggio 2017, n. 365).
Anche
il Consiglio di Stato ha riconosciuto che “…il principio di pubblicità delle
sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato
l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità
che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle
procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma
elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità
del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del
pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente
tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri
termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio
l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e
l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.” (Consiglio di Stato,
Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388).
Eppure, nell’era
delle procedure di gara telematiche, molte amministrazioni preferiscono comunque
prevedere la pubblicità delle sedute di gara, consentendo quindi ai concorrenti
di essere presenti durante le operazioni di accesso alla piattaforma.
Che
succede, però, se gli atti di gara prevedono la seduta pubblica e poi la seduta
stessa viene gestita con modalità esclusivamente telematiche, a porte chiuse?
Il tema è
oggi di grande attualità, considerato che le misure restrittive connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 non consentono, di fatto, la pubblicità delle sedute.
Ebbene,
in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali richiamati, non si
può che sostenere la legittimità della seduta di gara telematica, proprio in
virtù della garanzia di inalterabilità delle offerte e di tracciabilità di ogni
operazione effettuata sulla piattaforma.
In questo
senso si è espresso recentemente il TAR Molise, pronunciandosi in merito ad un
ricorso proposto da concorrente che denunciava lo svolgimento della seduta di
gara in un orario diverso da quello contenuto nella comunicazione di
convocazione.
Nel respingere
il motivo di ricorso, i giudici molisani, richiamando una pronuncia del TAR
L’Aquila, hanno ritenuto che per le gare gestite con modalità telematica “…quandanche
la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase
pubblica destinata all'apertura delle offerte, l'eventuale omissione sarebbe
comunque irrilevante, atteso che la gestione telematica della gara
offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità
delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in
esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità
delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre,
nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei
partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in
fase di creazione della procedura” (TAR Molise, Sezione I, 10.07.2019, n.239).