La Corte di Giustizia Europea dichiara non conforme alla Direttiva Appalti l'obbligo del possesso in misura maggioritaria dei requisiti di partecipazione ed esecuzione in capo alla mandataria del RTI

Giurisprudenza

02 maggio 2022|di Avv. Piera Franceschini

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 28 aprile scorso, resa nella causa C-642/20, ha dichiarato non conforme alla Direttiva  2014/24/UE l’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria:

 "L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.".

 A sostegno, i giudici europei ricordano che l’articolo 63 della direttiva citata prevede, al paragrafo 2, che per taluni tipi di appalto, tra cui gli appalti di servizi, «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici (…), da un partecipante al raggruppamento».

Conforme a tale previsione è il dettato dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, laddove esso prevede che "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti".

Al contrario, l'inciso del terzo periodo "La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria" fissa, ad opinione della Corte, una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva, andando a pregiudicare la finalità perseguita dalla normativa dell’Unione di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese: "Del resto, mentre l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 si limita ad autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici ad esigere, per gli appalti di servizi, che taluni compiti siano svolti dall’uno o dall’altro partecipante al raggruppamento di operatori economici, l’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici impone l’obbligo di esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria al solo mandatario del raggruppamento, ad esclusione di tutte le altre imprese che vi partecipano, limitando così indebitamente il senso e la portata dei termini impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24".

Il testo della sentenza è disponibile in allegato.

 

Allegato28aprile2022_CURIA_C642_20.pdf