Disegno di Legge Delega per la riforma del Codice degli Appalti: ecco i principi su cui potrebbe fondarsi il nuovo Codice

Normativa

24 marzo 2019|di Avv. Michele Leonardi

È stato reso pubblico nei giorni scorsi il testo del Disegno di Legge Delega che, qualora confermato, darà potere al Governo di modificare l’attuale Codice dei Contratti Pubblici al fine di definire – in realtà – un nuovo testo del Codice degli Appalti, a distanza di soli tre anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (già peraltro oggetto di un’incisiva modifica per mezzo del c.d. “Decreto Correttivo”).

La Legge Delega dovrebbe in particolare dare potestà al governo di adottare, entro un anno dall’entra in vigore della Legge Delega stessa, uno o più decreti legislativi mediante i quali – cita testualmente la versione resa disponibile della Legge Delega – verrà adottato “un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Quali potrebbe essere i principi ai quali il Governo dovrà comunque conformarsi nell’emanazione del nuovo codice? Vediamone di seguito alcuni che, qualora confermati, porteranno senza dubbio ad una rivoluzione nella gestione dei contratti pubblici nei prossimi mesi.

Nell’ottica di una semplificazione, si dà innanzitutto un’indicazione di carattere sistematico richiedendo di “restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione”.

Si chiede poi di definire norme che permettano maggiore celerità nell’aggiudicazione degli appalti pubblici e si specifica inoltre di “eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 7, fatta salva l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per ambiti specifici o tecnici o che necessitano di periodica revisione”: addio dunque all’emanazione di atti attuativi da parte di ANAC?

È inoltre prevista una razionalizzazione delle procedure sotto soglia, laddove si richiede di “prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi”.

Si va inoltre a toccare il tema della centralizzazione degli acquisti, stabilendo il D.D.L. che il governo sarà tenuto a “riordinare e riorganizzare l’attuale disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, con riferimento agli obblighi e alle facoltà inerenti al ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dagli stessi e provvedere all’introduzione di strumenti di controllo sul rispetto della disciplina in materia di razionalizzazione della spesa per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni”.

Si chiede inoltre una semplificazione per quanto concerne l’ambito dei controlli, prevedendo in particolare che:

1) le attività di controllo siano svolte in modo da recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività, tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

2) sia esclusa la possibilità di reiterare controlli finalizzati alla verifica del rispetto di obblighi identici o di carattere equivalente, individuando modalità di coordinamento obbligatorio tra le diverse amministrazioni competenti per materia;

3) le modalità di controllo e i connessi adempimenti amministrativi siano differenziati in base alla tipologia di attività svolta, alle sue caratteristiche, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

4) sia assicurata la collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità.

Le modifiche al codice (o meglio, l’adozione di un nuovo codice) non si fermeranno con l’emanazione del decreto o dei decreti legislativi per i quali verrà concessa delega al Governo, in quanto il D.D.L. in esame prevede che “entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo”.

L’ultima grande novità è in realtà un ritorno all’antico: il Disegno di Legge Delega prevede infatti che, entro due anni dall’entrata in vigore della Legge Delega stessa, dovrà essere approvato un regolamento di attuazione del codice volto a disciplinare a livello esecutivo le seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;

e) categorie di opere generali e specializzate;

f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;

h) collaudo e verifica di conformità;

i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;

l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

m) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

n) lavori riguardanti i beni culturali.