Mercato elettronico e Legge di Stabilità: obbligo di ricorso al MEPA sopra i 5.000 euro

Normativa

13 gennaio 2019|di Avv. Michele Leonardi

Non smette di riservare sorprese la lettura della Legge di Stabilità  da poco approvata (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), che, nei meandri delle sue centinaia e centinaia di commi, prevede una novità anche per quanto riguarda l'utilizzo del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, andando in particolare a variare la soglia di importo al di sopra della quale scatta l'obbligo di utilizzo per alcune tipologie di Pubbliche Amministrazioni del MEPA (ovvero di altri mercati elettronici).

L'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevedeva infatti (ormai solo fino al 31 dicembre scorso) che

  1. da una parte, le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, erano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

  2. dall'altra, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario erano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità ha tuttavia modifica il comma sopra riportato portando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006 di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

Questa modifica non può passare di certo inosservata in quanto deve necessariamente andare letta in combinato disposto con le norme che, a partire dal 18 ottobre 2018, impongono l'utilizzo di sistemi telematici per l'affidamento delle procedure di gara e - sempre in relazione a tale argomento - con il comunicato che ANAC ha emesso lo scorso 30 ottobre 2018 sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 40 del Codice agli affidamenti per importi inferiori a 1.000 euro. La modifica apportata al comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 (espressamente richiamata peraltro nel citato comunicato dell'Autorità) da parte della Legge di Stabilità permette pertanto ora alle Amministrazione di procedere senza l'acquisizione di comunicazione telematiche per tutti quegli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.