Il "Decreto Semplificazioni" modifica la causa di esclusione dell'art. 80 sui gravi illeciti professionali

Normativa

07 gennaio 2019|di Avv. Michele Leonardi

La fine del 2018 non ha portato la tanto declamata revisione totale del Codice dei Contratti Pubblici (che pare però soltanto rimandata, come affermato nell'incipit al comma 912 dell'art. 1 della Legge di Bilancio: vedi il relativo articolo pubblicato su questo sito) ma ha regalato agli addetti ai lavori alcune novità che vanno ad incidere in modo diretto sulla gestione delle procedure di gara nel nuovo anno (ed oltre).

In questo caso parliamo nello specifico della modifica introdotta all'art. 80 del Codice sui motivi di esclusione dall'art. 5 del D.L. 14 dicembre 2015, n. 135 (il c.d. "Decreto Semplificazioni"), il quale ha sostituito integralmente la lettera c) del comma 5 dell'articolo in questione e ha aggiunto allo stesso altre due nuove lettere (anche se in realtà si tratta di una "rivisitazione" di quanto già contenuto della previgente versione della lettera c). La semplificazione e l'accelerazione che tale articolo del Decreto ha inteso imprimere alle procedure di gara (come si può leggere nella rubrica dell'art. 5 del Decreto Legge) hanno quindi avuto ad oggetto uno dei motivi di esclusione più discussi del nuovo Codice (anche a seguito dell'emanazione delle Linee Guida n. 6 di ANAC), vale a dire quello relativo ai gravi illeciti professionali.

Nello specifico, la "nuova" lettera c) si pone in realtà come un cappello introduttivo di portata generica e generale sul motivo di esclusione che probabilmente non avrebbe meritato di essere inserito in una disposizione a sé stante. La norma infatti in questo caso stabilisce che la stazione appaltante possa escludere dalle procedure di gara l'operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Si ritiene che in questo caso il ricorso alle Linee Guida n. 6 di ANAC (e alla giurisprudenza sorta attorno ad esse e alla previgente formulazione della lettera c) del comma 5 dell'art. 80) sarà ancora indispensabile.

La lettera c-bis), dal canto suo, non ha fatto altro che "isolare" dal corpo della previgente lettera c) due ipotesi di grave illecito professionale, tipizzando pertanto le stesse a tutti gli effetti. Si fa riferimento, in particolare, al tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, all'aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, nonché all'aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Nella nuova lettera c-ter) si va invece ad affrontare il tema più ostico nell'ambito del motivo di esclusione per gravi illeciti professionali, vale a dire quello delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che abbiano causato la risoluzione dello stesso ovvero il risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Contrariamente alla precedente versione della lettera c), non si fa più riferimento a risoluzione contrattuali non contestate in giudizio ovvero, ancorché contestate, confermate in via definitiva in giudizio, di talché si presuppone che (come ormai chiarito plurime volte dalla giurisprudenza negli ultimi mesi) possano essere prese in considerazione dalla stazione appaltante (e quindi - a monte - obbligatoriamente dichiarate dai concorrenti in fase di gara) anche quelle risoluzione ancora "pendenti". Il secondo periodo della disposizione in parola precisa infine che la stazione appaltante, nell'adottare un provvedimento di esclusione basato su tale causa, debba tenere in considerazione il tempo trascorso dalla violazione e la gravità della stessa.

Il secondo comma dell'art. 5 del Decreto Legge stabilisce infine che le disposizioni di cui alla novellata causa di esclusione di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice si applicheranno a tutte le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente all'entra in vigore del Decreto stesso, vale a dire a partire dal 15 dicembre 2018. Per le procedure per la quali non è prevista la pubblicazione di bandi o avvisi si farà riferimento alla data di invio degli inviti a presentare le offerte.

Nella sezione Normoteca è disponibile la versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici.