Modificabili in sede di anomalia i costi del lavoro indicati in offerta: le indicazioni del TAR Toscana
Giurisprudenza
09 ottobre 2018|di Avv. Michele Leonardi
PREMESSA. Come noto, nell’ambito dei servizi, dei lavori e delle forniture con posa in opera, il comma 10 dell’art. 95 del Codice dispone che all’interno dell’offerta debbano essere indicati obbligatoriamente, oltre ai costi per la sicurezza aziendale, anche i costi relativi alla manodopera impiegata nell’esecuzione del contratto di appalto. Tale voce di costo potrà essere oggetto di specifica analisi (e di giustificazione da parte dell’operatore economico) nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, di cui all’art. 97 del Codice.
Non solo. In ogni caso, quindi anche quando l’offerta non dovesse risultare anomala, i costi della manodopera dovranno sempre essere verificati in capo all’aggiudicatario da parte della stazione appaltante, al fine di valutare il rispetto delle retribuzioni minime salariali.
IL CASO. Un operatore economico, nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di un appalto di servizi di assistenza, lamentava l’aggiudicazione in favore di un altro operatore economico del contratto nonostante quest’ultimo avesse indicato all’interno della propria offerta un costo della manodopera pari all’importo offerto. La stazione appaltante, poi, avrebbe inoltre concesso all’aggiudicatario di procedere alla modifica del costo della manodopera all’interno delle giustificazioni richieste nell’ambito del procedimento di anomalia dell’offerta.
Il ricorrente impugnava dunque l’aggiudicazione, chiedendo l’esclusione dell’operatore economico primo in graduatoria, con conseguente affidamento del contratto al ricorrente stesso.
LA SENTENZA. La questione è stata portata quindi all’attenzione del TAR Toscana, il quale, con la sentenza n. 1171/2018 dello scorso 6 settembre, ha tuttavia respinto il ricorso e ha quindi confermato l’aggiudicazione in capo all’operatore economico classificato primo in graduatoria.
I giudici toscano premettono innanzitutto che “il principio della immodificabilità della offerta economica sancito ora dall’art. 83 comma 9 del codice si riferisce alle dichiarazioni negoziali di volontà e non anche a quelle di scienza che riguardano giustificazione economica della offerta mediante scomposizione delle voci di costo”, considerato che, per giurisprudenza ormai consolidata, “il giudizio sull'anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso anche alla luce di compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, con il limite della radicale modificazione della composizione dell'offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l'equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni)”.
Secondo il TAR Toscana, tuttavia, tale limite relativo alla radicale modificazione dell’offerta non è stato superato nel caso di specie in quanto i costi della manodopera sono stati modificati in sede di giustificazioni per un importo minimo (circa 10.000 euro), rispetto al totale complessivo offerto.
“Secondo la ricorrente la recente modifica dell’art. 97 comma 6 del codice nella parte in cui prevede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (che si coordina al comma precedente che non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti retributivi inferiori) avrebbe parificato quanto a immodificabilità la indicazione del costo della manodopera a quella degli oneri per la sicurezza per i quali parimenti non sono ammessi scostamenti al ribasso”.
Con riferimento all’indicazione dei costi della manodopera il TAR aderisce ad un’interpretazione sostanzialistica, secondo la quale “la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza non produce la automatica esclusione dell’offerta qualora l’impresa li abbia comunque considerati nel prezzo complessivo “: allo stesso modo, “anche un’erronea indicazione del costo della manodopera non può comportare l’esclusione qualora risulti (o non sia contestato) che i salari pagati dall’impresa non siano inferiori a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge così come prevede il comma 6 dell’art. 97 del codice”.
Leggi il testo integrale della sentenza del TAR Toscana, sez. I, 06.09.2018, n. 1171.