Con il D.P.C.M. 11 luglio 2018 rinnovate (e aumentate) le categorie merceologiche per le quali è obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori
Normativa
10 settembre 2018|di Avv. Michele Leonardi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nelle Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 (convertito con modifiche nella Legge 89/2014), ha nuovamente stabilito le categorie merceologiche con riferimento alle quali talune amministrazioni pubbliche – al superamento di determinati importi – non saranno più legittimate ad esperire autonome procedure di gara ma dovranno ricorrere a Consip ovvero agli altri soggetti aggregatori.
Tale Decreto è stato emanato con qualche mese di ritardo rispetto alle attese, considerato che il precedente D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (ed invero il primo da quando è entrato in vigore il precitato art. 9, comma 3) aveva stabilito le categorie merceologiche con specifico riferimento agli anni 2016 e 2017.
Il nuovo D.P.C.M. conferma in parte le categorie merceologiche già previste nel precedente Decreto, aggiungendone tuttavia delle nuove e stabilendo per queste ultime la soglia economica di rilevanza oltre la quale le stazioni appaltanti a cui l’atto si rivolge non potranno più esperire una autonoma procedura di gara. In particolare, le nuove categorie merceologiche sono le seguenti:
- Guanti (chirurgici e non) – soglia di rilevanza: € 40.000,00
- Suture – soglia di rilevanza: € 40.000,00
- Ossigenoterapia - soglia di rilevanza: € 221.000,00
- Diabetologia territoriale – soglia di rilevanza: € 221.000,00
- Servizio di trasporto scolastico – soglia di rilevanza: € 40.000,00
- Manutenzione strade (servizi e forniture) – soglia di rilevanza: € 221.000,00
Per quanto concerne invece il novero delle amministrazioni a cui l’obbligo di ricorso a Consip o altro soggetto aggregatore è rivolto e che quindi dovranno rispettare le disposizioni inserite nel D.P.C.M. 11 luglio 2018, si fa sempre riferimento alle amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), alle regioni e agli enti regionali (compresi i lori consorzi e associazioni) nonché agli enti del Servizio Sanitario Regionale.
Da evidenziare tuttavia che, a differenza del precedente Decreto, il nuovo atto precisa che siano obbligati all’acquisto tramite Consip o altro soggetto aggregatore per le categorie merceologiche individuate anche gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (nonché ai loro consorzi e associazioni), vale a dire quindi:
- Comuni;
- Province;
- Città metropolitane;
- Comunità Montane;
- Comunità Isolane;
- Unioni di Comuni.
Si ricorda da ultimo che, per le categorie di beni e servizi individuate dal Decreto, l’ANAC non rilascerà nessun CIG alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 9 del citato Decreto Legge, non ricorreranno a Consip o ad altro soggetto aggregatore.
Leggi il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2018 nella sezione Normoteca del nostro sito.