Il TAR Lazio blocca il decreto ministeriale sulla determinazione dei compensi per i membri delle commissioni giudicatrici
Giurisprudenza
29 agosto 2018|di Avv. Michele Leonardi
Lo scorso 16 aprile 2018 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, il cui allegato, in particolare, prevedeva i compensi spettanti ai membri delle commissioni tecniche, suddivisi per tipologia di appalti e per fasce di importo (vedi il testo integrale del decreto e dell’allegato nella sezione Normattiva di questo sito).
Questo documento è andato quindi ad inserirsi nell’alveo del sistema previsto dagli art. 77 e 78 del Codice per la nomina e la gestione delle commissioni giudicatrici, che da ultimo ha visto un decisivo impulso in vista della sua piena attuazione con il comunicato del 18 luglio 2018 di ANAC (vedi l'articolo correlato sul nostro sito): dal 10 settembre potranno partire le richieste di iscrizione all’albo dei commissari e per tutte le procedure che avranno inizio dal 15 gennaio 2019 le commissioni giudicatrici dovranno essere nominate secondo il meccanismo previsto dall’art. 77.
Tale sistema, tuttavia, e in particolare il decreto del MIT del 12 febbraio scorso, è momentaneamente “inciampato” nel ricorso presentato avverso tale atto da un operatore economico, il quale ha appunto impugnato il provvedimento, con particolare riferimento alla parte in cui nell’allegato vengono determinati i compensi per i membri delle commissioni giudicatrici.
Contenendo il ricorso un’istanza di sospensione di efficacia del provvedimento impugnato, il TAR Lazio (competente funzionalmente in materia) ha pronunciato l’ordinanza n. 4170/2018 dello scorso 2 agosto 2018, mediante la quale ha accolto, rilevandone i presupposti, la richiesta cautelare del ricorrente.
In particolare, i giudici capitolini hanno osservato che, sulla base di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 77 del Codice (il quale prevedeva espressamente la competenza del MIT ad emanare il decreto oggetto di impugnazione), l’atto in questione “ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a partire da euro 3.000,00 per gli appalti fino a 20.000.000 euro in totale mancanza di copertura legislativa per il conferimento di poteri normativi in materia di compensi minimi, conferimento non desumibile neanche dalla ratio della previsione di cui all’art. 77 d.lgs. citato, attesa la finalità di contenimento della spesa pubblica di cui alla predetta disposizione”.
L’accoglimento di richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stato quindi giustificato dal TAR anche in considerazione “delle difficoltà rappresentate dai Comuni di minori dimensioni, che non hanno nella pianta organica figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari”: sostanzialmente, gli enti di più piccole dimensioni – a detta del TAR – non avrebbero i fondi per garantire ai commissari esterni (non avendo sempre nel proprio organico personale idoneo a ricoprire tale ruolo) per garantire il pagamento delle tariffe minime previste dal decreto.
Il TAR ha quindi sospeso l’efficacia del decreto del 12 febbraio 2018, limitatamente alla parte in cui – nell’allegato all’atto stesso – vengono determinate delle tariffe minime relative ai compensi spettanti ai membri delle commissioni giudicatrici. Nel merito la questione verrà trattata nell’udienza pubblica fissata per il prossimo 22 maggio 2019.
Leggi il testo integrale dell’ordinanza del TAR Lazio-Roma, sez. I, 02.08.2018, n. 4710.