Nelle procedure sotto soglia si applicano unicamente i principi generali? Il TAR Lecce risponde affermativamente
Giurisprudenza
25 luglio 2018|di Avv. Michele Leonardi
PREMESSA. L’art. 125 del previgente codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) prevedeva espressamente che le procedure relative ad affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie (affidamento diretto, amministrazione diretta e cottimo fiduciario), “sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”. Tale prescrizione permetteva pertanto di non applicare alle procedure sotto soglia le disposizioni previste dal codice, a meno che non espressamente richiamate nella lex specialis (posizione poi consolidata anche da parte della giurisprudenza amministrativa).
All’interno del nuovo codice tuttavia non troviamo una norma di ugual tenore, ma con la sentenza n. 1104/2018 del 5 luglio 2018 la Prima Sezione del TAR Lecce sembra voler “tornare all’antico”.
IL CASO. La ricorrente contestava l’aggiudicazione da parte della Marina Militare di un appalto avente ad oggetto l’affidamento di servizi di carpenteria, ripristino tubature e trattamento protettivo ponti di nave Pantelleria e altre unità M.T.C. In particolare, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, l’operatore economico aggiudicatario – tra le altre cose – avrebbe partecipato alla procedura in associazione temporanea di tipo verticale, pur non essendo precisate all’interno della lex specialis la prestazione principale e le prestazioni secondarie, e non avrebbe rispettato il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione all’interno dell’ATI.
LA SENTENZA. Il TAR pugliese, con la sentenza sopra citata, ha tuttavia disatteso le aspettative della ricorrente, confermando pertanto i risultati della procedura contestata.
I giudici hanno infatti preliminarmente osservato come “in forza dell’art. 30 comma 1 del medesimo decreto legislativo, ‘l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice’”.
Non solo, il Tribunale ha poi richiamato il contenuto dell’art. 4 del Codice, il quale prescrive che “l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.
Ne conseguirebbe quindi che “negli appalti di servizi sotto soglia sono applicabili soltanto i principi stabiliti agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 — oltre al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti — del nuovo codice dei contratti pubblici”. I principi da applicare sono pertanto quelli di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità nonché sostenibilità energetica ed ambientale.
Trovandosi nel caso in esame nell’ambito di una procedura sotto soglia, “gli articoli 48 ed 83 Codice Contratti che parte ricorrente asserisce essere stati violati, non possono essere applicati, se non nei limiti in cui espressamente richiamati dalla lex specialis”: l’art. 48 non viene infatti mai menzionato nel bando, mentre il riferimento all’art. 83 è limitato solo ad alcuni suoi commi (escluso il comma 8). Non dovendosi applicare tali articoli, non vi poteva di conseguenza alcuna violazione da parte dell’operatore economico.
Al contrario “ritiene … il Collegio che siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 4, 30, 36 del Codice Appalti, oltre alle Linee Guida ANAC” e ciò basta, in assenza di specifici richiami a particolari articoli del Codice, perché la procedura di gara possa dirsi essere stata svolta in maniera regolare.
Leggi il testo integrale della sentenza del TAR Puglia-Lecce, sezione I, 5 luglio 2018, n. 1104.