Varato il Decreto Ministeriale che regola lo svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione
Normativa
21 maggio 2018|di Avv. Michele Leonardi
Il 30 maggio 2018 entrerà in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica lo scorso 15 maggio: tale atto normativo regolerà in particolare le modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, rispettivamente, nei contratti di lavori pubblici e nei contratti di servizi e forniture.
L’emanazione di quelle che il Decreto stesse definisce “linee guida” era prevista dall’art. 111 del codice, il quale appunto demandava al MIT l’adozione di un atto che regolasse le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori avrebbero dovuto effettuare l'attività di cui all'art. 101, comma 3, del codice stesso nonché le modalità di effettuazione delle attività di controllo previste dal comma 2 del medesimo art. 101.
L’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 49/2018, inoltre, abroga in via definitiva le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010, le quali erano fino ad ora “sopravvissute” transitoriamente in virtù di quanto disposto dall’art. 216, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.
Analizziamo di seguito alcune delle principali disposizioni contenute nel decreto, rimandando per le restanti parti al testo integrale dell’atto ministeriale che potrete trovare nella sezione “Normoteca” del nostro sito internet.
L’art. 2 regola innanzitutto il rapporto tra il direttore dei lavori e altre figure coinvolte nella fase di esecuzione del contratto, tra cui – in primis – il RUP, dal quale il DL riceve le disposizioni di servizio che il decreto stesso definisce come “gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto” (art. 1, lett. c). All’interno delle disposizioni di servizio, al DL è riconosciuta comunque una propria autonomia da esercitarsi mediante l’emanazione di ordine di servizio da impartire all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
In merito alla consegna dei lavori (art. 5), di competenza del DL previa disposizione del RUP, viene disciplinata la possibilità per l’esecutore formulare istanza di recesso dal contratto in caso di ritardo nella consegna imputabile alla stazione appaltante: qualora l’istanza sia accolta il decreto prevede la misura del rimborso delle spese contrattuali sostenute (comma 12 dell’art. 5), mentre in caso di rigetto dell’istanza e quindi di consegna tardiva dei lavori, viene previsto il riconoscimento di un indennizzo nei confronti dell’esecutore per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (comma 13 dell’art. 5).
Sono inoltre attribuiti al direttore dei lavori particolari oneri in ordine alle verifiche dei lavori affidati in subappalto (art. 7, comma 1), dovendo in particolare lo stesso verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice, e controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, comunicando tempestivamente al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni previste dall’art. 105.
Allo stesso modo, in caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89, il DL deve coaudiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica previste dal comma 9 del citato articolo (comma 2 dell’art. 7).
Il direttore dei lavori è inoltre chiamato a fornire supporto al RUP nei casi di modifiche, varianti e variazioni ai contratti (art. 8). In particolare, il comma 1 prevede che il DL debba fornire al RUP “l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione”.
Il direttore dei lavori propone comunque al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice, rispondendo delle conseguenze derivanti da modifiche o addizioni non previamente autorizzate, fatti salvi i casi di urgenza (art. 8, comma 2).
In ragione di quanto previsto dall’art. 107 del Codice, l’art. 10 del decreto prevede i criteri secondo i quali calcolare il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensione totale o parziale dei lavori per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107.
Per la fase di conclusione dei lavori, il decreto (art. 12, comma 1), dispone che “Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore”. Il verbale di constatazione dello stato lavori deve essere comunque redatto alla data di scadenza prevista dal contratto – anche se i lavori non siano effettivamente ultimati – “anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione”.
L’art. 15 del decreto prevede che la contabilità dei lavori sia effettuata mediante strumenti elettronici specifici, in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza e la provenienza dei dati inseriti, mentre “qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute” all’interno del decreto. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzati è legittimato soltanto per il periodo strettamente necessario all’adeguamento della stazione appaltante e deve comunque essere congruamente motivato e comunicato ad ANAC.
Il decreto passa poi alla regolamentazione delle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell’esecuzione relativamente ai contratti di servizi e forniture, precisando innanzitutto che “l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice” (art. 16, comma 1). Viene poi confermata anche per il DEC la sottoposizione gerarchica al RUP, dal quale il direttore dell’esecuzione riceve le disposizioni di servizio (art. 16, comma 2), pur mantenendo il DEC la propria autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 16, comma 3).
È inoltre prevista la possibilità per il DEC, ai sensi di quanto previsto dall’art. 101, comma 6-bis, del Codice e nell’ambito di servizi e forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, di richiedere la nomina da parte della stazione appaltante di uno o più assistenti alla sua funzione per svolgere i compiti previsti dal comma 4 dello stesso art. 101 (art. 16, comma 4).
In fase di esecuzione e in ragione della specificità delle forniture e dei servizi oggetto dei diversi contratti, le attività di controllo del DEC devono essere indirizzate a valutare (art. 18, comma 2): “a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta; b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale; f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice”. Tale controllo deve essere effettuato per tutta la durata del contratto con criteri di misurabilità della qualità e sulla base di parametri obiettivi e non generici.
Anche in capo al direttore dell’esecuzione del contratto, così come previsto con riferimento alla figura del diretto dei lavori, sono previsti oneri di controllo e di verifica in materia di subappalto e di avvalimento (art. 20, commi 1 e 2).
In tema di modifiche, varianti e variazioni il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice e propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste sempre dell’art. 106 (art. 22, commi 1 e 2).
Al termine del contratto (art. 25) il DEC deve effettuare entro 5 giorni dalla comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni gli accertamenti necessari in contradditorio con l’esecutore stesso per poi, nei 5 giorni successivi, elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni da inviare al RUP.
Leggi
la versione integrale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.