Come la Legge di Stabilità cambia il comma 4 dell’art. 80: abbassato il tetto delle “gravi violazioni” per omesso pagamento di imposte e tasse
Normativa
04 maggio 2018|di Avv. Michele Leonardi
Tra le varie cause di esclusione previste dall’art. 80, quella di cui al comma 4 prevede l’impossibilità per un operatore economico di prendere parte ad una procedura di gara quando lo stesso abbia commesso una violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposto e tasse o dei contributi previdenziali.
Sul concetto di violazione definitivamente accertata non sussistono grossi dubbi interpretativi: la definitività si avrà in caso di mancata contestazione della violazione o (come recita il terzo periodo del comma 4) qualora la violazione sia contenuta in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
In ordine invece alla “gravità” della violazione (elemento suscettibile di per sé di diverse e disomogenee letture) il legislatore ha ritenuto opportuno fare riferimento a quanto previsto dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”: rilevano infatti ai fini dell’eventuale esclusione dell’operatore economico unicamente quelle violazioni che abbiano comportato un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo indicato nella predetta norma.
Tale “soglia” era stata originariamente prevista per un importo pari a 10.000 euro. Tuttavia le cose sono cambiate a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha infatti modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000 euro.
Una modifica passata decisamente in sordina (a causa soprattutto della particolare struttura delle Leggi di Stabilità che inseriscono all’interno in un solo articolo più di mille commi che vanno a disciplinare materie tra di loro del tutto diverse), ma che potrà avere delle grosse ripercussioni a livello di partecipazione alle future gare di appalto, considerato il “taglio netto” che è stato previsto al precedente limite minimo.
Tale modifica, peraltro, non inciderà soltanto sull’eventuale esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara, bensì anche su eventuali pagamenti dovuti alle imprese: il comma 1 dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 prevede infatti che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.
Ciò significa che, a partire dal 1° marzo 2018, per tutti i pagamenti per importi superiori a 5.000 euro (anziché a 10.000 euro) le stazioni appaltanti dovranno verificare che gli operatori economici non siano inadempienti nei confronti del Fisco per un valore almeno pari ai 5.000 euro.