Un legislatore che non dà segni di cambiamento: colpi d'autore nella Legge di Stabilità 2018

Approfondimenti

10 febbraio 2018|di Avv. Michele Leonardi

Il nostro legislatore non dà ancora segni di cambiamento. Alcuni recenti colpi d’autore si trovano nella Legge di Stabilità per il 2018.

Le Universiadi a Napoli e i mondiali di sci a Cortina d’Ampezzo

Il 5 marzo 2016 la FISU (Federazione Italiana Sport Universitari), riunitasi a Bruxelles, ha assegnato ufficialmente l'organizzazione dell'evento a Napoli per il prossimo anno.  Il nostro paese aveva, dunque, oltre tre anni di tempo per predisporre le strutture necessarie alla realizzazione di tale evento sportivo.

Oltre un anno e mezzo dopo, tuttavia, nella Legge di Stabilità (L.205/2017) al comma n.380 si trovano le seguenti criptiche parole: “380. E' in facoltà del commissario: dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E’ altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici”.

La lettura del comma non può dare nessuna comprensione ad un cittadino, ma in buona sostanza questo comma assegna al Commissario Straordinario il diritto di espletare gare, indipendentemente dall’importo degli appalti da realizzare, in applicazione della norma dedicata alla estrema urgenza e disapplicando molte regole del Codice degli Appalti.

E giusto per non scontentare nessuno, il comma 876 del medesimo articolo 1 della Legge stabilità (496 commi dopo il comma relativo alle Universiadi di Napoli, così da non dare nell’occhio) ha disposto anche a favore dei campionati mondiali di sci a Cortina d’Ampezzo una norma identica[1] che consente, anche per quell’evento, l’uso illimitato della procedura di urgenza, senza che sia necessario espletare le gare d’appalto secondo le ordinarie regole disposte dal Codice degli Appalti.

L’uso smodato della “urgenza” è una tipica prassi nazionale ed anche in questi casi si è deciso di appellarsi a tale istituto per raggiungere un obiettivo importante.

Nulla di nuovo, insomma. Speriamo solo che questa ennesima norma che consente deroghe speciali all’applicazione della normativa sugli appalti pubblici in vista di eventi importanti nazionali non comporti, come spesso è accaduto in anni passati, distorsioni gravi della concorrenza.

La chicca più bella: il comma 1102

Ma il Parlamento ha saputo superarsi approvando nella Legge di Stabilità anche il seguente comma: “1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web”.

Ovviamente non è facile interpretare tali parole, soprattutto se si considera che i commi 1101 e 1103 parlano di tutt’altro. Accettiamo la sfida e ci proviamo.

Secondo il citato comma, d’ora in poi, la pubblicità delle gare, in caso di subappalto, deve essere assicurata sui quotidiani cartacei più diffusi. Ma a cosa si riferisce il legislatore con l’espressione “la pubblicità delle gare in caso di subappalto”? Si riferisce forse a quelle gare che prevedono la possibilità di subappaltare prestazioni? Si riferisce forse a quelle gare che prevedono la possibilità di subappaltare prestazioni?

Da un punto di vista grammaticale potrebbe essere così, ma in questo caso si tratterebbe di tutte le gare, visto e considerato che tutti i contratti di appalto, ai sensi dell’art.105 del Codice, devono consentire il subappalto entro il limite massimo del 30 per cento del valore complessivo contrattuale. A cosa si riferisce, dunque, il legislatore?

Il timore, tuttavia, che la norma imponga nuove forme di pubblicità (del tutto inutili) sui quotidiani cartacei è mitigato, peraltro, dalla geniale chiosa finale: “così come previsto dalla normativa vigente”. Il comma impone una prescrizione nuova da applicarsi “come previsto dalla normativa vigente”.

Si deve dedurre che, di conseguenza, il comma non stia derogando alla normativa vigente, ma richiami le amministrazioni ad effettuare le stesse pubblicazioni che già erano obbligatorie secondo la normativa vigente.

Quale valore innovativo ha, dunque, tale comma rispetto alle prescrizioni disposte dal Codice degli Appalti? Nessuno.

Considerazioni finali

A proposito di pubblicità sui giornali. Val la pena, si crede, di ricordare che siamo ancora in attesa che divenga efficace quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 73 del Codice degli Appalti che prevede sia istituita presso una “piattaforma digitale dei bandi di gara”.

Si ricorda che, se da una parte il legislatore nazionale nella legge di stabilità per il 2018 impone la “pubblicità delle gare (…) attraverso i quotidiani cartacei più diffusi”, dall’altra siamo in attesa da oltre un anno e mezzo che ANAC dia avvio ad un portale che eliminerà del tutto l’obbligo di pubblicazione di tutti i bandi di gara sugli stessi quotidiani cartacei (e sulla Gazzetta Ufficiale), sostituendo queste forme di pubblicità antiquate con una più efficace trasparenza per tramite dell’attivazione e dell’uso di una “piattaforma digitale dei bandi di gara.

Si confida che ANAC dia quanto prima avvio a quanto le viene richiesto da un paio di anni ed il legislatore capisca che il valore della pubblicità dei bandi di gara sui quotidiani cartacei è pari al nome di un famoso gruppo musicale (gli Zero Assoluto).

[1] “26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, è in facoltà del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E’ altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Avv. Vittorio Miniero