Valutazione delle offerte tecniche: equivale a sufficiente motivazione il solo punteggio numerico se la griglia è chiara ed articolata
Giurisprudenza
26 settembre 2017|di Avv. Michele Leonardi
La recente sentenza n. 4438/2017 della V sezione del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 22 settembre, torna su un argomento di primaria rilevanza (ora che quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe – condizionale assolutamente d’obbligo – essere il criterio principale di affidamento dei contratti pubblici) quale quello della valutazione delle offerte tecniche e dell’obbligo di motivazione da parte della commissione giudicatrice con riferimento ai punteggi assegnati per i diversi criteri (ed eventuali sub-criteri).
Quale che sia il metodo di valutazione delle offerte tecniche che abbia inteso adottare ed abbia quindi espressamente indicato all’interno degli atti di gara (confronto a coppie ovvero attribuzione discrezionale dei coefficienti da 0 a 1, vale a dire le due modalità anche suggerite dalle Linee Guida n. 2 di ANAC), l’operato della stazione appaltante e, in modo particolare della commissione giudicatrice, in fase di valutazione delle offerte deve sempre essere sottoponibile ad un giudizio di congruità, correttezza ed imparzialità da parte degli operatori economici che prendono parte alla procedura di gara e questo non può che avvenire attraverso l’esame delle motivazioni che la commissione deve adottare a suffragio dei proprio giudizi.
Ciò significa che o le motivazioni sono espressamente indicate all’interno dei verbali delle sedute riservate della commissione ed accompagnano l’attribuzione dei punteggi numerici per ciascun criterio o sub-criterio oppure la motivazione va ricercata a monte negli atti di gara, i quali dovranno quindi essere strutturati seguendo un determinato principio. Non ricorrendo nessuna di queste due ipotesi l’operato della commissione presterebbe il fianco a contestazioni rilevabili in sede giudiziale.
Nel caso di specie, i giudici di Palazzo Spada hanno dovuto esaminare l’appello di una società aggiudicataria del servizio di noleggio, lavaggio e sanificazione di indumenti da lavoro proposto avverso la sentenza n. 414/2017 del TAR Piemonte, la quale aveva accolto in primo grado il ricorso di un altro operatore economico che aveva preso parte alla predetta procedura ed era stato escluso in quanto, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, non aveva superato la soglia di sbarramento prevista nella lex specialis.
Il ricorrente in primo grado, in particolare, aveva lamentato – ed il giudice di prime cure aveva assecondato tale tesi – la mancata esplicitazione mediante motivazione puntuale da parte della commissione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, a fronte della genericità dei parametri di valutazione prefissati dal capitolato e dal disciplinare di gara, con l’ulteriore aggravante della loro mancata articolazione in criteri e sub-criteri.
Il Consiglio di Stato ha dunque individuato il punto risolutivo della questione posta alla sua attenzione nello stabilire se i criteri di valutazione delle offerte tecniche predisposti dalla stazione appaltante “presentino un grado di specificità tale da ritenere che l’obbligo di motivare i giudizi espressi sulla base degli stessi sia soddisfatto con la sola attribuzione dei punteggi numeri o se invece … affinché tali giudizi fossero intellegibili e verificabili che gli stessi avrebbero dovuto essere corredati da un’apposita motivazione”.
Ciò posto e considerato che le contestazioni oggetto del ricorso in primo grado vertevano in particolare su due criteri di valutazione (proposte migliorative e sistema del controllo di gestione di ritiro/consegna degli indumenti), il Consiglio di Stato ha ritenuto errata la sentenza di primo grado e, di conseguenza, fondati i motivi di ricorso in appello. Il collegio, infatti, ha valutato innanzitutto che i criteri contestati possiedono in realtà “un grado di analiticità e chiarezza tali da non richiedere innanzitutto ulteriori specificazioni, attraverso la previsione di subcriteri di valutazione, dei quali è peraltro pacifico il carattere facoltativo ai sensi del citato art. 95, comma 8, del nuovo codice”.
I giudici hanno inoltre osservato come l’oggetto di valutazione sotteso ad entrambi i criteri non rimane indeterminato, circostanza che avrebbe permesso alla commissione giudicatrice di non integrare il punteggio numerico con una motivazione ulteriore che giustificasse le ragioni sottese al punteggio stesso. Analizzando in modo più dettagliato i due criteri oggetto di contestazione, è stato rilevato innanzitutto che, alla luce dell’oggetto del servizio, non caratterizzato da particolari elementi di complessità, lo spazio per le proposte migliorative non appariva significativo.
Da ciò deriva che il giudizio sulle proposte migliorative (al quale peraltro potevano essere attribuiti un massimo di soli 5 punti) poteva risultare pienamente comprensibile per i concorrenti anche attraverso la sola attribuzione del punteggio numerico. Senza tenere conto che il disciplinare aveva specificato quali tra le varie proposte migliorative presentabili sarebbero state in particolare oggetto di valutazione, elemento che – secondo il Consiglio di Stato – avrebbe permesso agli operatori economici di formulare le proprie proposte “nella piena consapevolezza di ciò che sarebbe stato valutato favorevolmente dalla commissione giudicatrice e di comprendere il giudizio dalla stessa espresso attraverso la sola attribuzione del punteggio numerico”.
Tanto che il ricorrente in primo grado, in tema di proposte migliorative, aveva ottenuto il punteggio più alto tra i partecipanti, “con ciò dimostrando di avere ben compreso quali dovevano essere le soluzioni tecniche che sarebbero state valorizzate in termini di punteggio per il criterio di valutazione in questione”.
Ragionamento analogo è stato poi sviluppato anche sul secondo criterio oggetto di contestazione, il quale appariva nella sua formulazione puntuale e circoscritto e non avrebbe pertanto richiesto complesse valutazione a cui far seguire una motivazione specifica, ulteriore all’attribuzione del punteggio numerico. Anche in questo, infatti, la lex specialis enunciava “un criterio motivazionale generale in grado di rendere ex ante chiari i profili sui quali la valutazione tecnica si sarebbe svolta e dunque sufficiente ex post il solo punteggio”.
Il collegio giudicante è giunto quindi alla conclusione che in entrambi i casi “i concorrenti erano stati pertanto posti nelle condizioni di offrire in piena consapevolezza soluzioni tecniche in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante e di ottenere una valutazione positiva dalla commissione giudicatrice”, circostanza che ha permesso dunque alla commissione stessa di esprimere le proprie valutazioni unicamente mediante l’attribuzione di un punteggio numerico e senza l’obbligo di far accompagnare lo stesso da una puntuale motivazione.
Ecco dunque che il Consiglio di Stato ha formulato il principio di diritto che regge le argomentazioni sviluppate nella sentenza de quo, a mente del quale “il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione equivale a sufficiente motivazione quando la griglia delle voci e sottovoci predisposta dalla stazione appaltante, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiara, analitica, articolata e tale quindi da circoscrivere in modo adeguato il giudizio della commissione giudicatrice nell’ambito di un minimo e di un massimo, così da rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto da quest’ultima nel valutare i singoli profili tecnici delle offerte sulla base dei criteri predisposti nella legge di gara”.
Naturalmente l’applicazione di tale principio, se da un lato riduce e circoscrive il giudizio discrezionale della commissione (con tutte le conseguenze “benefiche” che se ne possono trarre in termini di imparzialità e logicità dei giudizi resi), dall’altra parte obbliga la stazione appaltante in fase di progettazione della singola procedura di gara ad un maggiore sforzo, in quanto in questa sede si dovranno necessariamente determinare in modo chiaro ed inequivocabile i parametri sulla base dei quali la commissione giudicatrice potrà poi applicare un semplice punteggio numerico.
Si tratta in particolare di definire quei criteri motivazionali (richiamati espressamente anche dalle Linee Guida n. 2 di ANAC) che, da un lato, traducono i fabbisogni e gli obiettivi che la stazione appaltante intende raggiungere mediante l’affidamento dello specifico contratto di appalto e, dall’altro, permettono agli operatori economici di presentare un’offerta quanto più idonea a soddisfare (sia a livello qualitativo che economico) proprio quei fabbisogni dell’amministrazione contraente.
Anche per questo motivo la progettazione (che comprende naturalmente anche la fase di definizione degli elementi tecnici che caratterizzeranno la fase dell’esecuzione del contratto nonché la determinazione del valore economico dell’affidamento oggetto della procedura) assume un ruolo sempre più importante e deve pertanto essere gestita con le giuste tempistiche e competenze.
Leggi il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 2017, n. 4438.