La valutazione delle offerte tecniche sulla base di soli elementi quantitativi non fa venir meno il rapporto qualità/prezzo nella OEPV

Giurisprudenza

26 maggio 2017|di Avv. Michele Leonardi

newsletter_tarlazioPrevedere una valutazione delle offerte tecniche sulla base di criteri unicamente di natura quantitativa (e non qualitativa) crea un appiattimento tra le offerte dei concorrenti che comporta – di fatto – l’aggiudicazione della gara con il criterio del prezzo più basso? È questa sostanzialmente la questione che la sezione I-bis del TAR Lazio ha affrontato nella sentenza n. 6260/2017 pubblicata lo scorso 25 maggio.

Nello specifico, un RTI, classificatosi al terzo posto nella graduatoria di una procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e servizi accessori in favore del Ministero della Difesa, ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura di gara, in quanto il relativo bando prevedeva l’attribuzione dei punteggi relativi all’elemento qualità (per i quali sarebbe stato assegnato un massimo di 30 punti, contro i 70 previsti per l’elemento prezzo) attraverso l’applicazione di criteri e punteggi tabellari, fissi e predefiniti dalla stazione appaltante.

Per ciascuno dei dodici criteri di valutazione previsti erano infatti stabiliti il punteggio massimo attribuibile e i punteggi inferiori graduati, nonché lo specifico elemento che il concorrente avrebbe dovuto indicare in offerta al fine di ottenere il relativo punteggio.

A mente del ricorrente, tuttavia, tale impostazione non avrebbe da un lato permesso l’introduzione di elementi discrezionali da parte dei concorrenti (precludendone così lo sviluppo della propria capacità organizzativa) e soprattutto – dall’altro lato – i progetti tecnici presentati sarebbero stati identici e predeterminati a monte dalla stazione appaltante, con la conseguenza che “avendo tutti [i concorrenti] presentato il medesimo progetto e ottenuto il punteggio massimo di 30 punti, la gara si sarebbe svolta unicamente sull’elemento economico del prezzo, svuotando l’elemento qualità e l’aspetto progettuale dell’offerta”.

Nella disamina del caso di specie è bene precisare come il Codice dei contratti pubblici preveda che il servizio oggetto della procedura di gara per la quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento deve essere necessariamente aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (vedi art. 144, co. 1, il quale richiama espressamente l’art. 95, co. 3, del D.Lgs. 50/2016).

L’impostazione data alla gara dalla stazione appaltante avrebbe quindi secondo il RTI ricorrente trasformato di fatto la procedura in un affidamento aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.

Il Collegio, tuttavia, è andato di diverso avviso ed ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso.

I giudici capitolini non hanno ravvisato infatti nel caso in esame alcuna violazione dell’art. 95, co. 3, né del bando di gara, “essendo stata garantita la valutazione dell’aspetto qualitativo dell’offerta tecnica, seppur attraverso la predeterminazione a monte dei criteri, senza alcuna alterazione del sistema di aggiudicazione scelto (qualità/prezzo)”.

Precisando in via preliminare che la determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun criterio che compone l’offerta tecnica è rimessa alla totale discrezionalità della stazione appaltante, il Collegio ha evidenziato come “i criteri fissati dal disciplinare riproducono le indicazioni contenute negli artt. 34, comma 1, e 144, comma 1, d.lgs. n. 50 cit., che richiamano, a loro volta, i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 25 luglio 2011 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e come gli aspetti qualitativi che devono essere tenuti in considerazione per la valutazione delle offerte tecniche nei servizi di ristorazione (così come prescritti dal comma 3 dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016) siano stati puntualmente recepiti nei criteri previsti nel bando di gara.

La stazione appaltante, secondo quanto emerge dalla sentenza, ha dunque agito correttamente nel predeterminare i criteri di valutazione, avendo “consentito a ciascun concorrente di formulare la propria offerta sulla base delle proprie effettive risorse, essendo previsto un punteggio diverso e graduato in corrispondenza di ogni opzione” e la circostanza che solo un concorrente non abbia ottenuto il massimo del punteggio previsto per l’offerta tecnica non sarebbe sintomo di appiattimento delle offerte stesse, bensì sentore “dell’elevata qualità della proposta tecnica dei partecipanti alla gara, in grado di offrire le condizioni superiori e ottimali rispetto a quelle minime indicate nel disciplinare”.

Inoltre, il TAR Lazio fonda le proprie motivazioni sulla base di altre due argomentazioni.

In primo luogo, il Collegio sottolinea come dalle Linee Guida ANAC n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa si evince che il c.d. appiattimento delle offerte si potrebbe avere soltanto laddove fossero fatti oggetto di valutazione “i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo - con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati” e non invece come nel caso de quo, dove viene in rilievo il possesso di specifiche tecniche differenti e graduate.

In secondo luogo, viene osservato come il sistema quantitativo/tabellare per la valutazione delle offerte, contestato dalla ricorrente, “risponde inoltre alla modalità telematica di gestione della procedura, affidata, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 50, alla piattaforma telematica di negoziazione di Consip, che, secondo le Linee Guida n. 5 del 16 novembre 2016, prevede l’attribuzione di un punteggio tabellare alla luce di criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento, è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale; in assenza, è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara, che non richiede, dunque, alla Commissione di esprimere alcun apprezzamento discrezionale”.

In conclusione, quindi, si conferma la legittimità di una procedura di gara affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche laddove l’elemento qualità sia interamente valutato sulla base di criteri di natura quantitativa e non già qualitativa.

Tuttavia non era questo probabilmente l’intento del legislatore quando, con la previsione di cui all’art. 144 del D.Lgs. 50/2016, ha voluto stabilire che i servizi di ristorazione debbano essere aggiudicati unicamente con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, mirando di conseguenza in modo particolare a premiare la qualità del servizio erogato. Una qualità che forse, date le peculiarità del tipo di prestazioni da fornire in questo particolare e delicato ambito, meriterebbe una valutazione differente e ben più stringente rispetto ad un banale e semplicistico “celo-manca”.

Leggi il testo integrale della sentenza del TAR Lazio, sez. I-bis, 25.05.2017, n. 6260.