Whistleblowing: maggiori tutele per i dipendenti pubblici e privati che segnalano fatti illeciti nella Legge 179/2017

Normativa

11 gennaio 2018|di Avv. Michele Leonardi

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale ha apportato significative modifiche alla disciplina che prevede specifiche tutele per i dipendenti pubblici e privati che, nell'interesse della Pubblica Amministrazione o dell'impresa per la quale prestano la propria attività, segnalano il compimento di fatti illeciti (c.d. whistelblowing).

L'art. 1 della legge in parola, in particolare, ha sostituito integralmente l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, apportando alcune importanti novità che di seguito si andranno a riassumere. Per una più approfondita analisi della norma si fornisce inoltre una tabella di confronto tra la precedente versione dell'54-bis e quella entrata in vigore a fine 2017.

Si prevede innanzitutto che le segnalazioni di fatti illeciti possono essere comunicate dal dipendente (oltre che ad ANAC, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti) anche al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sono state poi maggiormente tipizzate le misure discriminatorie che il dipendente potrebbe subire in conseguenza della sua segnalazione, le quali ora prevedono, oltre al licenziamento, anche il demansionamento ed il trasferimento (fermo restando che può rilevare anche qualsiasi altra misura cha abbia effetti negativi, diretti od indiretti, sul dipendente). Sempre il nuovo comma 1 dell'art. 54-bis dispone inoltre che l'adozione di misure ritenute ritorsive nel confronti del dipendente debbano essere comunque segnalate ad ANAC da parte del dipendente stesso ovvero dalle organizzazioni sindacali.

Nella disposizione in questione (vedi nuovo comma 2) l'accezione di dipendente pubblico comprende, oltre che il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, anche i soggetti facenti parte di un ente pubblico economico o di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico. Elemento ancora più significativo è che ora la disciplina di cui all'art. 54-bis si applica anche "ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

Ai sensi del comma 5 dell'art. 54-bis, ANAC dovrà adottare apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Alla stessa Autorità (comma 6 dell'art. 54-bis) viene inoltre riconosciuto un potere sanzionatorio per i casi in cui

  • venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Amministrazione nei confronti dei dipendenti che hanno segnalato fatti illeciti;
  • l'Amministrazione non adotti procedure per l'inoltro o la gestione delle segnalazioni;
  • il responsabile incaricato da parte dell'Amministrazione non svolga le attività di verifica ed analisi delle segnalazioni pervenute.

Viene inoltre stabilito un onere della prova in capo all'Amministrazione (comma 7) nei casi di adozione di misure discriminatorie: sarà infatti l'ente che dovrà dimostrare che le stesse siano state assunte nei confronti del segnalante per motivi estranei alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori adottati sono comunque sempre nulli e non possono pertanto produrre alcune effetto (tanto che il successivo comma dispone che il segnalante licenziato a causa del proprio comportamento debba essere reintegrato nel posto di lavoro).

Sempre in tema di whistleblowing, da segnalare infine come l'art. 2 della Legge 179/2017 sia andato ad integrare l'art. 6del D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti (da intendersi in questo contento come società): il nuovo comma 2-bis, infatti, dispone che all'interno dei modelli di organizzazione e gestione adottati dalle imprese debbano essere previsti uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Viene inoltre sancito il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il nuovo comma 2-ter dell'art. 6 dispone inoltre che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di illecito possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro (il quale potrà adottare i provvedimenti di propria competenza) sia dal segnalante che dall'organizzazione sindacale indicata dallo stesso. L'eventuale licenziamento conseguente alla segnalazione degli illeciti per motivi ritorsivi o discriminatori è comunque nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante (art. 6, co. 2-quater).

Visualizza la tabella di confronto dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. Leggi il testo integrale della Legge 30 novembre 2017, n. 179.