Legge Europea 2019-2020: le modifiche al Codice dei contratti in vigore dal 1 febbraio 2022
Normativa
20 gennaio 2022|di Avv. Piera Franceschini
Pubblicata sulla GU Serie Generale n. 12 del 17 gennaio 2021 la Legge 23 dicembre 2021 n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”.
L’articolo 10 del provvedimento introduce nuove modifiche al Codice dei contratti, al fine di rispondere ad alcune delle questioni ancora pendenti e sollevate dalla Commissione Europea della Procedura di infrazione n. 2018/2273.
La legge entrerà in vigore il 01 febbraio 2022 e le sue disposizioni si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi saranno pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi (art. 10, comma 5).
Vediamo nello specifico quali sono gli articoli del codice soggetti a modifica.
- Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
Viene modificato il comma 8, con la previsione della possibilità, per il progettista, di affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
- Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)
Al comma 1, che riporta l'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi tecnici, è aggiunta la nuova lettera d-bis, che ammette alla presentazione dell'offerta anche "altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati". Lo stesso articolo 10 della Legge Europea prevede, al comma 2, che ai fini della partecipazione di tali soggetti, "...entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali".
- Art. 80 (Motivi di esclusione)
Ai commi 1 e 5 sono eliminati gli incisi relativi all'estensione della sanzione dell'esclusione del concorrente anche al caso in cui le fattispecie ivi indicate siano riferite ad un subappaltatore; questa modifica deve leggersi in uno con l'abrogazione del comma 6 dell'art. 105 del Codice, come vedremo infra.
Inoltre, viene ritoccato ulteriormente il comma 4, oggetto già di molteplici precedenti revisioni, in materia di violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La nuova versione del comma 4, che vede una riscrittura totale del quinto periodo, prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge Europea il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, emani un decreto nel quale sarà stabilito quali sono le violazioni gravi non definitivamente accertate in materia fiscale, con indicazione dei limiti e delle condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a € 35.000.
Per la definizione delle gravi violazioni, non definitivamente accertate, in materia contributiva e previdenziale rimane il rinvio al quarto periodo del medesimo comma 4, per cui "Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale".
- Art. 105 (Subappalto)
Nuovo ritocco all'art. 105 del Codice relativo al subappalto: dopo le recenti modifiche apportate del D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni "bis"), la Legge Europea abolisce, finalmente, il comma 6 relativo all'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, disposizione sospesa ormai da quasi 3 anni per effetto del comma 18 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 e ss.mm.ii. (Decreto Sblocca cantieri), comma che la Legge Europea, di conseguenza, abroga espressamente (art. 10, comma 3).
Di rilievo anche l'abrogazione della lettera a) del comma 4: nell'ambito delle gare bandite/avviate dal 1 febbraio 2022, potranno legittimamente essere affidatarie del subappalto anche imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
Sempre al comma 4 viene abrogata la lettera d) e, con essa, l'obbligo in capo all'appaltatore di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per l'effetto della complessiva recente riscrittura dell'art. 105, è quindi chiarito che l'appaltatore ha l'obbligo di fornire alla stazione appaltante l'autodichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80, mentre il conseguente obbligo di verifica resta a carico della stazione appaltante. Al riguardo, va segnalata anche la parziale modifica alla lettera b) del comma 4, disposta dalla Legge Europea: ai fini dell'ammissibilità del subappalto è espressamente richiesta, in aggiunta alla già prevista qualificazione nella relativa categoria, l'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 in capo al subappaltatore.
- Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali)
La Legge Europea opera un incisivo intervento sul testo dell'art. 113-bis, introducendo 6 nuovi commi, dal 1-bis al 1-septies, alla cui lettura integrale si rimanda. In estrema sintesi, viene consentito all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL e sono disciplinati i conseguenti obblighi del direttore dei lavori, le modalità ed i tempi di adozione del SAL, di emissione del certificato di pagamento e di emissione della fattura da parte dell'esecutore.
- Art. 174 (Subappalto nelle concessioni)
Specularmente all'intervento operato sull'art. 105, è abrogato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma 2, terzo periodo). Inoltre, il comma 3, nella logica di imporre alla stazione appaltante l'obbligo di verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del subappaltatore ed all'esecutore l'obbligo di sostituzione del subappaltatore che ne sia privo, è così riformulato: "L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80".
A partire dal 01 febbraio 2022, nell'area Multimedia del sito di Appaltiamo, sezione Normoteca, sarà disponibile la versione del Codice aggiornata.
Legge_Europea_238_2021_NORME_APPALTI.pdfLegge_Europea_238_2021.pdf