La Legge 3 maggio 2019, n. 37, entrata in vigore lo scorso 26 maggio e recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018", ha modificato l'art. 113-bis del Codice che, nella versione precedente e introdotta a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Correttivo, disciplinava i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. La modifica apportata dall'art. 5 della predetta Legge ha interessato anche la rubrica dello stesso art. 113-bis, che ora recita "Termini di pagamento. Clausole penali".
L'introduzione di tale modifica si è rivelata necessaria come adempimento conseguente al procedimento di infrazione n. 2017/2090 aperto nei confronti dell'Italia, il quale poneva sotto osservazione la compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Riportiamo di seguito il nuovo testo dell'art. 113-bis del Codice:
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