Gare finanziate PNRR e PNC bandite dopo il 1 luglio 2023: tabella riassuntiva della normativa applicabile

Normativa

23 luglio 2023|di Avv. Piera Franceschini

Il 13 luglio scorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare avente ad oggetto "Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative".

La circolare intende chiarire quale sia il regime giuridico da applicare agli appalti finanziati con fondi PNRR e PNC bandite dopo il 1 luglio di quest'anno, con un focus sulle gara avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia.


RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 225, comma 8 D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici): “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”
  • Art. 14, comma 4 D.L. 13/2023: “…limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.”
  • Art. 14, comma 4-bis D.L. 13/2023: “Per le medesime finalità di cui al comma 4 le disposizioni di cui all'articolo 3 commi da 1 a 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n 120 si applicano fino al 31 dicembre 2026”.

I DUE DIVERSI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

Quanto alla tematica generale, di interesse di tutte le amministrazioni anche diverse dai Comuni non capoluogo di Provincia, nel testo della circolare si legge una conferma dell'applicabilità delle norme speciali di cui al D.L. 77/2021. 

Il documento non sembra, invece, sciogliere il nodo interpretativo relativo alle disposizioni del D.L. 13/2023, il cui articolo 14, commi 4 e 4-bis, fa a propria volta rinvio ad alcune norme del D.L. 76/2020, che continuano ad applicarsi agli appalti PNRR e PNC e che, a cascata, rinviano ad alcune norme  specifiche del D.Lgs. 50/2016.

Se, infatti, è indubbia l'applicazione delle norme del D.L. 76/2020 espressamente richiamate dal D.L. 13/2023, il descritto intreccio di normative, frutto dei numerosi rinvii interni ed esterni, ha portato gli operatori del settore ad indirizzarsi su due diversi orientamenti in merito alla normativa "codicistica" applicabile alle gare finanziate con fondi PNRR e PNC a partire dal 1 luglio:

  1. alcuni interpreti ritengono che debba applicarsi integralmente il vecchio codice D.Lgs. 50/2016;
  2. altri ritengono, invece, che del D.Lgs. 50/2016 debbano applicarsi solo le norme “speciali” come richiamate dagli articoli tuttora applicabili del D.L. 76/2020 per quello che esse disciplinano specificatamente. Per ciò che invece non viene espressamente richiamato , si applicheranno le norme del nuovo codice D.Lgs. 36/2023.

Appaltiamo sposa questo secondo orientamento: poiché l'adozione del nuovo Codice dei contratti è finalizzata a rendere la legislazione nazionale maggiormente conforme alle direttive comunitarie proprio per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, non pare sostenibile la tesi della totale disapplicazione nelle norme del D.Lgs. 36/2023 a favore delle "vecchie" norme del D.Lgs. 50/2016.

Anche il contenuto della circolare del MIT, seppure non si ritrovi un'affermazione esplicita in tal senso, sembra aderire al secondo orientamento, laddove - in più passaggi - richiama le norme “derogatorie” e fa riferimento alla “specialità”.


ALCUNI ESEMPI 

Le stazioni appaltanti, quando daranno avvio a procedure di gara finanziate con fondi PNRR e PNC, si troveranno ad operare un delicato lavoro di incastro tra disposizioni ed istituti previsti sia nella normativa speciale e derogatoria che in quella "ordinaria". Inoltre, fatto salvo un nuovo intervento chiarificatore a livello statale, dovranno scegliere quale tra i due orientamenti sopra richiamati seguire, tenendo a mente che tale scelta avrà anche ricadute di tipo pratico: si pensi, banalmente, all'istituto dell'anomalia dell'offerta.

Con l'obiettivo di fornire uno strumento di lavoro alle stazioni appaltanti, riportiamo in allegato una tabella riassuntiva ed esemplificativa della normativa speciale e derogatoria da applicare e citare negli affidamenti PNRR e PNC, suddivisa per tipologia di procedura, con alcuni commenti a margine.

AllegatoTabella_gara_PNRR_PNC_ok.pdf