Decreto "Scuola" e misure urgenti per l'edilizia scolastica
Normativa
11 giugno 2020|di Avv. Piera Franceschini
In fase di conversione, avvenuta con Legge n. 41/2020 del 6 giugno scorso, il c.d. “Decreto scuola” (D.L. n. 22/2020) ha visto l’introduzione dell’art. 7-ter, rubricato “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”.
La disposizione, inserita nell’ambito di un provvedimento normativo generalmente rivolto a riorganizzare la ripresa delle attività educative in vista del prossimo anno scolastico, introduce misure volte a velocizzare gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, affidando a sindaci e presidenti di provincia, fino al prossimo 31 dicembre, i poteri ad oggi attribuiti dal D.L. Sblocca ai commissari straordinari e contestualmente prevedendo espresse deroghe al codice dei contratti.
Nell'esercizio dei poteri “straordinari” ad essi conferiti, sindaci e presidenti di provincia:
- possono assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi;
- si occupano dell'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando se del caso in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche;
- per le occupazioni di urgenza e le espropriazioni delle aree, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti di edilizia scolastica ed in difformità alle regole del D.Lgs. 50/2016, sarà loro consentito:
- derogare all'obbligo di aggregazione dei Comuni non capoluogo nonché al ricorso alle centrali uniche di committenza;
- utilizzare sempre il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- evitare di nominare la commissione giudicatrice per le procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- ridurre a dieci giorni dalla trasmissione del bando alla GUUE il termine per la presentazione delle offerte per le procedure aperte finalizzate all’affidamento di lavori fino alla soglia comunitaria;
Inoltre, potranno stipulare il contratto:
- prima dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione conseguente alla verifica del possesso dei requisiti dell’appaltatore, senza obbligo di motivazione per la consegna d’urgenza dei lavori;
- in deroga sia allo stand still c.d. “sostanziale” (previsto del co. 9 dell’art. 32), sia allo stand still c.d. “processuale”, ovvero anche in pendenza di ricorso al TAR con contestuale istanza cautelare;
- anche in base alla proposta di aggiudicazione, senza attenderne l'approvazione formale.
L’art. 7-ter prevede che tutti i contratti così stipulati siano sottoposti a condizione risolutiva espressa nel caso in cui sopravvenga documentazione interdittiva in base ad accertamenti antimafia.
Per la lettura dell'articolo 7-ter si rimanda all'allegato.
Decreto scuola - edilizia scolastica - misure urgenti.pdf