Decreto Mille Proroghe e appalti PNNR: applicabili le disposizioni del Decreto Semplificazioni fino al 30 giugno 2024
Normativa
03 gennaio 2024|di Avv. Michele Leonardi
Premesse
Il comma 8 dell’art. 225 del D.Lgs. 36/2023 (il Codice dei contratti pubblici) reca una disciplina transitoria e di coordinamento applicabile a partire dal 1° luglio 2023 (data di acquisizione di efficacia delle norme del nuovo Codice) per quanto riguarda gli affidamenti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, prevedendo in particolare che per gli stessi trovano applicazione anche dopo la suddetta data:
- le disposizione di cui al D.L. 77/2021( c.d. “Decreto Semplificazioni-bis”)
- le disposizioni di cui al D.L. 13/2023
- le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
In particolare, una disposizione contenuta nel D.L. 13/2023 (art. 14, comma 4) stabiliva che, fino al 31 dicembre 2023, continuavano a trovare applicazione per gli appalti PNRR “salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.
La norma in questione, in sostanza, garantiva per i soli affidamenti finanziati con fondi PNRR un’ultrattività di alcune norme del Decreto Semplificazioni anche oltre il 30 giugno 2023.
La modifica
Con il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, il Legislatore ha inteso sfruttare l’inciso contenuto nel predetto comma 4 dell’art. 14 del D.L. 13/2023 (“salvo che sia previsto un termine più lungo”), prorogando l’applicazione delle disposizione di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 giugno 2024, naturalmente con riferimento unicamente agli affidamenti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.
Di conseguenza, esemplificando, qualora un’amministrazione avesse la necessità di procedere all’affidamento diretto di un contratto finanziato, in tutto o in parte, con fondi PNRR, anche dopo il 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024, dovrà fare riferimento alla disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii..
Come già chiarito in un precedente articolo pubblicato sul nostro sito, per gli affidamenti finanziati con fondi PNRR avviati dopo il 1° luglio 2023 troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 per tutto quanto non espressamente disciplinato dal D.L. 76/2020 (agli artt. 1, 2 e 8) e dal D.L. 77/2021. Sul punto si vedano anche gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, tra i quali si richiama in particolare la sentenza del TAR Umbria n. 758 del 23 dicembre 2023.