ANAC si pronuncia sulla gestione delle procedure di gara durante l’emergenza
ANAC
14 aprile 2020|di Avv. Piera Franceschini
Con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 ANAC fornisce agli operatori del settore le “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.”.
L’Autorità riferisce di aver ricevuto molte richieste di chiarimento da parte delle stazioni appaltanti, che faticano ad orientarsi tra i numerosissimi provvedimenti firmati durante questa fase emergenziale e le connesse circolari interpretative (più o meno settoriali) che, giocoforza, pongono le amministrazioni – e gli operatori economici – in una posizione nient’affatto semplice da gestire.
Il nodo del problema rimane quello dell’applicazione tout court o meno alle gare d’appalto dell’articolo 103 del D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, che ha disposto la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi fino al 15 aprile, termine prorogato dal D.L. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, fino al 15 maggio 2020.
Non è certo problema da poco quello di attenersi alle norme e, contemporaneamente, mandare avanti la gestione non soltanto dello straordinario, ma anche e soprattutto dell’ordinario, in un contesto che di ordinario ha, purtroppo, perso ogni connotazione.
Lo sforzo profuso da ANAC nelle scorse settimane per aiutare gli operatori del settore a far fronte all’emergenza è obiettivamente pregevole: dalla sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità (prorogati dal 15 aprile al 15 maggio e dal 16 aprile al 16 maggio con comunicato del 9 aprile scorso) alla proposta di auto-ridurre le proprie entrate con la sospensione dell’obbligo di contribuzione (ancora al vaglio del Governo), alle precisazioni volte a semplificare gli adempimenti dei Comuni per l’erogazione dei buoni spesa, fino alla Delibera in commento, nella quale l’Autorità fornisce indicazioni volte a garantire “l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti”.
Per le procedure non ancora bandite e già programmate, ANAC sostiene che debbano essere avviate soltanto quelle ritenute urgenti ed indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale (evitando quindi e per quanto possibile, situazioni di compresenza, quali sopralluoghi o consultazione degli atti di gara in loco).
Quanto alle gare in corso di svolgimento, l’Autorità chiarisce in primo luogo che le singole amministrazioni devono fornire pubblicità, con avviso pubblico, della sospensione di tutti i termini disposta dall’art. 103 del Decreto Cura Italia (come prorogato dall'art. 37 del Decreto Liquidità) e contestualmente della scadenza dei nuovi termini, il cui decorso riprende dal 16 maggio.
C’è però la possibilità di disapplicare la sospensione di alcuni dei termini previsti a favore dei concorrenti, soltanto se il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, ovvero - dice ANAC - “nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara”; in questo caso, le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti di dichiarare se intendano valersi o meno della sospensione, in tal modo acquisendo una sorta di salvacondotto per la validità delle operazioni di gara.
L’Autorità invita poi le stazioni appaltanti ad effettuare, per ogni singola procedura in corso, un bilanciamento in concreto tra i diversi interessi in gioco, suggerendo la possibilità (uguale e contraria a quella della disapplicazione della sospensione dei termini) di concedere proroghe ulteriori per aiutare il mercato e garantire la massima partecipazione, laddove vi siano evidenti difficoltà degli operatori economici a rispettare le scadenze previste.
La Delibera contiene anche alcuni suggerimenti volti a garantire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e, contestualmente, la prosecuzione delle procedure di gara: dall’uso della seduta telematica anche dove non prevista, alla gestione della seduta pubblica in video-conferenza, alla soppressione dell’obbligatorietà del sopralluogo imposta in gara (se non strettamente necessario per la formulazione dell’offerta), alla gestione delle sedute riservate in collegamento da remoto.
Quanto alla fase esecutiva del contratto, ANAC richiama il contenuto dell’articolo 3 co. 6 bis del D.L. 6/2020 (introdotto dall’articolo 97 del Decreto Cura Italia) secondo cui “il rispetto delle misure di contenimento del contagio…è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, precisando che la norma si applica anche agli appalti di servizi e forniture.
ANAC_Delibera_312_2020.pdf