Disponibili le Linee Guida n. 14 di ANAC sulle consultazioni preliminari di mercato
ANAC
24 marzo 2019|di Avv. Michele Leonardi
Con delibera n. 161 del 6 marzo 2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato il testo definitivo delle quattordicesime Linee Guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici. Tale atto ha ad oggetto in particolare le indicazioni per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato, vale a dire quella particolare procedura (facoltativa e non obbligatoria) che le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 66 del Codice, possono avviare in fase di progettazione di una specifica gara di appalto, al fine di raccogliere informazioni e dati (sia di natura tecnica che di natura economica) che potranno poi essere impiegati per la predisposizione della documentazione di gara.
Vediamo di seguito i punti più importanti contenuti nelle nuove Linee Guida:
- secondo l’Autorità, posto che le consultazioni devono essere effettuate a seguito della programmazione e non con riferimento a procedure già in corso, le consultazioni di mercato vanno preferite quando l’appalto presenta carattere di novità, mentre è da escludersi l’applicazione dell’istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard;
- le stazioni appaltanti devono tenere distinte le consultazioni preliminari di mercato rispetto al dialogo competitivo che consiste in una vera e propria procedura di scelta del contraente, con cui la stazione appaltante instaura un dialogo con i partecipanti al fine di individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità;
- le stazioni appaltanti devono inoltre tenere distinti le consultazioni preliminari di mercato dalle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate, nei casi previsti all’articolo 63, comma 6, ovvero all’articolo 36 del Codice, che costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara. Diversamente dalle procedure menzionate, la consultazione preliminare di mercato, infatti, non può costituire condizione di accesso alla successiva gara;
- le consultazioni preliminari di mercato devono essere avviate con la pubblicazione di un avviso, denominato atto o avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale le stazioni appaltanti rendono manifesto al mercato l’avvio del procedimento di consultazione. L’avviso di consultazione è pubblicato nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità;
- la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione;
- gli avvisi devono specificare le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante procedente, le tipologie di contributi richiesti, la forma di contributo ammissibile, i tempi previsti per la presentazione dei contributi e, ove possibile, quelli per la pubblicazione della procedura selettiva e per lo svolgimento del contratto, nonché gli effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione e le modalità di svolgimento della procedura;
- per la partecipazione alla consultazione, la stazione appaltante non richiede il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice, né procede alla relativa verifica;
- le stazioni appaltanti individuano misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare. Sono considerate misure adeguate minime:
- la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura;
- la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte;
- la convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta.
In caso di partecipazione di un operatore economico alla procedura di gara per quale sono state attivate le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante esclude il concorrente stesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice, solo laddove le misure minime adottate non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare.
L’esclusione peraltro può essere disposta ove sia dimostrato che questi abbia intenzionalmente influenzato l’esito dell’indagine di mercato. Non è imputabile all’operatore economico l’eventuale effetto distorsivo della concorrenza derivante da scelte errate della stazione appaltante.
Nella sezione Normoteca è pubblicato il testo integrale delle Linee Guida n. 14 di ANAC.