Linee Guida n. 4 sui contratti sotto soglia: disponibili on-line le FAQ aggiornate di ANAC al 12 settembre 2018
ANAC
17 settembre 2018|di Avv. Michele Leonardi
In data 12 settembre sono state aggiornate sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione le FAQ relative all’applicazione delle Linee Guida n. 4 emanate dall’Autorità stessa relativamente ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. All’interno di tale sezione (accessibile dal portale di ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/_FAQLineeGuida4) si possono trovare le risposte alle domande più frequenti poste dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici in merito alla gestione dei contratti sotto soglia.
Le FAQ sono importanti per comprendere l’orientamento dell’Autorità su particolari telematiche e, di seguito, si segnalano alcune risposte formulate da ANAC che possono avere risvolti pratici non indifferenti nella gestione complessiva delle procedure di gara di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Utilizzo del DGUE
Secondo quanto precisato dall’Autorità, “in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE”. L’utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (che, a partire dal 18 aprile 2018, deve essere messo a disposizione solo ed esclusivamente in formato elettronico) è pertanto necessario per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Criterio di rotazione e sorteggio
Come si deve comportare la stazione appaltante nel caso in cui l’operatore economico gestore uscente in una nuova procedura negoziata presenti manifestazione di interesse e l’amministrazione intenda selezionare i concorrenti da invitare mediante sorteggio?
In questo casi l’Autorità precisa che “il re-invito all’operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, il meccanismo dell’estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all’articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti”.
Neppure la sorte, dunque, può salvare il gestore uscente dall’essere escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento per il nuovo contratto: per poter permettere l’accesso al gestore uscente, alla stazione appaltante non resterà dunque che invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse (ipotesi espressamente prevista da ANAC per “eludere” l’applicazione del criterio di rotazione), a meno che non sussistano i presupposti (debitamente motivati) per il re-invito dell’affidatario uscente.
Elenchi dei fornitori e pubblicazione
Gli elenchi degli operatori economici utilizzati per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate devono essere pubblicati (secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1.10 delle Linee Guida n. 4) sul sito web della stazione appaltante. Viene chiesto all’Autorità se possa essere legittimo prevedere nel bando l’omissione della pubblicazione dei suddetti elenchi, nei casi in cui, per le condizioni del mercato locale, sia prevedibile che un ridotto numero di operatori economici faccia domanda di iscrizione.
Dopo aver premesso che la pubblicazione dell’elenco degli operatori economici è “finalizzata ad attuare il rispetto dei generali principi di pubblicità e trasparenza dei procedimenti di selezione del contraente, in armonia con quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, oltre che dal Codice dei contratti pubblici”, ANAC riconosce sì che un esiguo numero di operatori economici accreditati presso una stazione appaltante per particolari settori potrebbero portare alla conclusione di accordi collusivi, ma ritiene che la soluzione in questo caso non possa essere la mancata pubblicazione degli elenchi.
L’Autorità suggerisce invece “di fare ricorso non già ai suddetti elenchi ma a successive indagini di mercato, mediante avviso pubblicato sul sito web, o alla costituzione di elenchi di operatori economici congiuntamente con altre stazioni appaltanti che hanno analoghi fabbisogni da soddisfare in modo da aumentare il numero di operatori economici potenzialmente interessati ad essere iscritti”.