Servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100.000 euro: pubblicato il Bando-Tipo n. 3 di ANAC
ANAC
16 agosto 2018|di Avv. Michele Leonardi
Dopo la pubblicazione dei primi due Bandi-tipo (per servizi e forniture sopra soglia e per servizio di pulizia sopra soglia), ANAC “lancia” ufficialmente il Bando-tipo n. 3 dedicato all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro. Tale atto (che meglio sarebbe chiamare “Disciplinare-tipo”) prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice.
In ragione della specificità dell’oggetto, tale nuove Bando-tipo presenta una maggiore complessità rispetto ai precedenti e lo stesso si propone quale applicazione a quanto contenuto nelle Linee Guida n. 1, dedicate appunto ai servizi di ingegneria e architettura: per tale ragione il bado dovrà essere interpretato conformemente alle citate Linee Guida.
Il Bando-tipo n. 3 è inoltre corredato due documenti allegati, “volti a declinare e suggerire alle stazioni appaltanti possibili criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (All. 1), nonché a fornire un corrispondente schema di presentazione per l’offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 nonché, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017”.
Questo nuovo atto di ANAC entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pertanto
a partire dal 25 agosto 2018 (pubblicazione avvenuta in data 11 agosto 2018 sulla GURI Serie Generale n. 186).
Determinazione degli importi a base di gara
Venendo alle particolarità del documento di recente pubblicazione da parte di ANAC, da sottolineare le numerose tabelle che si possono ritrovare all’interno dello stesso relative all’importo dei lavori oggetto di progettazione nonché alla determinazione dell’importo posto a base di gara: in particolare, per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione del corrispettivo degli incarichi professionali, nel Disciplinare sono state riportate specifiche tabelle (tabelle n. 2 e n. 5 – Categorie e tariffe) che le stazioni appaltanti devono compilare fornendo il dettaglio degli elementi utilizzati per il calcolo, in relazione al tipo di incarico (calcolo che dovrà essere effettuato sulla base delle tabelle di cui al decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016).
Tra le varie opzioni che possono essere inserite nel Disciplinare (oltre alla possibilità di utilizzare anche per questa tipologia di servizi la previsione di cui all’art. 10, co. 1, lett. a, del Codice), è stata prevista anche la clausola che consente alla stazione appaltante di riservarsi, solo in caso di importo superiore alla soglia, di affidare direttamente, in un secondo momento, l’incarico di direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice. Tale affidamento diretto è consentito a condizione che la stazione appaltante indichi le particolari e motivate ragioni che giustificano la sua scelta (cfr. parte IV, par. 2.2.1 delle Linee Guida n. 1).
Requisiti di partecipazione e avvalimento
I requisiti di idoneità professionale sono stati declinati sia con riferimento agli operatori economici, sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro. Per gli operatori economici sono stati richiesti i requisiti del d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 (punto 7.1, lett. a e b), in ragione della diversa tipologia di concorrente. Sotto tale profilo si deve ricordare che per la comprova del possesso dei predetti requisiti non potrà essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento, in quanto trattasi di requisiti ritenuti intrinseci e propri dell’affidatario.
Se invece la richiesta di una specifica professionalità dovesse ricondotta all’ambito di un requisito di capacità tecnica, quest’ultimo potrà essere oggetto di avvalimento, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89 del Codice, a mente del quale il ricorso a tale istituto è consentito se i soggetti ausiliari “eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”: pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d’obbligo l’esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario.
Subappalto
Per quanto attiene agli incarichi di progettazione, diversamente da quanto accade per appalti di lavori, servizi e forniture, è previsto (art. 31 comma 8, secondo periodo, del Codice) il divieto di subappalto delle prestazioni afferenti i servizi di ingegneria, ad eccezione dell’incarico per indagini geologiche geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Nel Disciplinare, pertanto, si è previsto il divieto di subappalto nel caso in cui l’appalto comprenda esclusivamente prestazioni non subappaltabili. Si è previsto inoltre che, laddove l’appalto comprenda anche prestazioni subappaltabili di cui all’art. 31 comma 8, tali prestazioni sono subappaltabili, nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto, e devono essere indicate nell’offerta. In tal caso, per gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il concorrente dovrà indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori, secondo quanto già previsto dall’art. 105 del Codice.
Offerta economica e “offerta tempo”
Per la tipologia di gara di cui al Bando-tipo n. 3 è stata prevista la facoltà per la stazione appaltante di inserire anche l’offerta tempo: tuttavia, per la caratteristica intrinseca delle prestazioni, l’offerta tempo pare applicabile ai soli affidamenti di servizi di progettazione e non alle altre tipologie di servizi, trattandosi di attività che risentono del carattere di accessorietà con l’esecuzione dell’opera.
L’offerta tempo altro non è che un ulteriore criterio quantitativo (oltre all’elemento prezzo) per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non avendo tale elemento dell’offerta – a rigore – una natura economica non è soggetto al tetto massimo previsto per il punteggio economico dall’art. 95, comma 10-bis. Inoltre, in ossequio al principio di separazione delle offerte (tecnica e economica), anche la mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica costituisce causa di esclusione.
Nella sezione Normoteca del nostro sito internet potrete trovare la versione integrale del Bando-tipo n. 3 e dei suoi allegati.