Terminato l’aggiornamento delle Linee Guida antecedenti al Decreto Correttivo: pubblicate le “nuove” Linee Guida n. 2 sull’OEPV

ANAC

21 maggio 2018|di Avv. Michele Leonardi

Con la Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 424 del 2 maggio 2018 si è finalmente conclusa l’attività di aggiornamento delle Linee Guida emanate prima dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo: tale atto dell’Autorità ha infatti modificato in parte le Linee Guida n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, proprio al fine di recepire all’interno delle stesse le modifiche che il D.Lgs. 56/2017 ha apportato al Codice in relazione ai contratti aggiudicati appunto con il criterio dell’OEPV.

Come ricordato anche nella Relazione illustrativa che accompagna la pubblicazione della Delibera, l’aggiornamento alle Linee Guida (seguendo le modifiche apportate dal Correttivo) ha riguardato in particolare l’ambito oggettivo di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché l’introduzione, disposta con il comma 10-bis dell’art. 95, del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (che non potrà essere superiore al 30%).

Di conseguenza, all’interno delle Linee Guida è stato rivisto il paragrafo relativo alle ipotesi residuali per l’utilizzo del criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del Codice), con la precisazione che tale criterio può e non deve necessariamente essere utilizzato al ricorrere delle condizioni previste dalla norma appena citata. Contestualmente sono state aggiornate nelle Linee Guida le ipotesi in cui invece è tassativo l’utilizzo dell’OEPV, in ragione delle modifiche apportate dal Correttivo al comma 3 dell’art. 95.

Si sono poi volute elencare nell’atto dell’Autorità tutte le altre casistiche sparse all’interno del Codice che richiedono necessariamente l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, più precisamente:

  1. dialogo competitivo (art. 64, comma 1);
  2. partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);
  3. affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall’art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a);
  4. servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;
  5. affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;
  6. finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;
  7. locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;
  8. contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3;
  9. affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4.

Come già anticipato, è stato poi ribadito l’obbligo del tetto massimo attribuibile al punteggio economico entro il limite del 30 per cento, quale misura “finalizzata ad assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”.

Altra modifica introdotta nelle Linee Guida discende dall’introduzione del comma 14-bis nell’art. 95, il quale espressamente dispone che, negli appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV, “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”. Sul punto l’Autorità precisa che tale norma “impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale”, dal momento che “il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo”.

Con riferimento alle indicazioni fornite sulle modalità di calcolo del punteggio da attribuire all’elemento prezzo, anche alla luce del sopra richiamato limite del 30%, l’Autorità ha inteso precisare che, nel caso in cui si voglia attribuire all’elemento prezzo un valore molto contenuto (nell’ordine di 10/15 punti), non dovranno essere impiegate quelle formule che disincentivino la competizione sul prezzo: ad esempio, secondo questa indicazione, nelle ipotesi descritte non si dovrà utilizzare – ad esempio – una formula non lineare con a inferiore ad 1, attribuente proprio al coefficiente a un valore prossimo allo zero.

Terminata dunque l’opera di aggiornamento delle prime Linee Guida emanate (dalla n. 1 alla n. 7) a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo, ora ANAC si potrà dedicare all’emanazione degli ancora molti atti attuativi del Codice di sua competenza che mancano tutt’oggi all’appello. A tal proposito si segnala peraltro che sono state poste in consultazione (e quindi se ne dovrà attendere la pubblicazione entro breve) le Linee Guida sulla disciplina delle clausole sociali e le Linee Guida sul rating di impresa, nonché il Bando-tipo n. 3 sulle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Nella sezione “Normoteca” del nostro sito potrete trovare la versione aggiornata delle Linee Guida n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa.