Emanate le Linee Guida n. 7 aggiornate sugli affidamenti in house: ecco le principali novità
ANAC
30 settembre 2017|di Avv. Michele Leonardi
L'entrata in vigore lo scorso 20 maggio del D.Lgs. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo), che ha modificato i due terzi degli articoli contenuti nell'attuale codice dei contratti pubblici, ha imposto ad ANAC di rivedere, tra le altre, anche le Linee Guida n. 7 approvate per la prima volta lo scorso 7 febbraio e relative all’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, in virtù dei cambiamenti apportati all'art. 192 del codice.
Il principio che sta alla base dell'art. 192 e dell'elenco istituito presso ANAC è quello di - da un lato - continuare a consentire alle amministrazioni di affidare contratti a proprie società in house in maniera legittima quando ragioni di natura economica, di soddisfacimento dei bisogni della collettività nonché il raggiungimento di obiettivi di natura sociale, di efficienza o di economicità e qualità del servizio lo consentano o lo consiglino e comunque - dall'altro alto - di porre dei vincoli a tali affidamenti che, di fatto, violerebbero le leggi del libero mercato e della libera concorrenza.
Rispetto alle previgenti Linee Guida, sono state apportate alcune significative modiche per quanto riguarda i paragrafi 5.7 e 8.8 che disciplinano gli affidamenti pregressi in quei casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per gli affidamenti a società in house, disponga la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 211 del codice da parte del Decreto Correttivo, l’Autorità ha previsto – in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante – l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del codice stesso.
Un'ulteriore modifica ha riguardato inoltre il paragrafo 4.1 delle Linee Guida, dove ora si prevede che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (il c.d. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Altra novità da segnalare è quella contemplata al paragrafo 7.1: lo stesso infatti è stato integrato con una nuova previsione la quale prevede che "in caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house".
Nessuna ulteriore proroga invece al termine a partire dal quale sarà possibile inviare da parte delle Amministrazioni interessate le domande di iscrizione all'elenco degli enti che operano mediante affidamenti a società in house, il quale resta confermato al 30 ottobre 2017. Come già ricordato in altre occasione, il mancato invio dopo tale data della domanda di iscrizione comporterà l'impossibilità per le Amministrazioni di procedere legittimamente ad affidamenti in favore di proprie società in house.
Leggi il testo integrale delle Linee Guida ANAC n. 7 nella sezione "Normoteca".