Pubblicate le Linee Guida contenenti le indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo e dirigenziali
ANAC
21 marzo 2017|di Avv. Michele Leonardi
Nell'adunanza dell'8 marzo 2017 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la delibera n. 241 contenente le Linee Guida sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. La predisposizione e l'approvazione di queste nuove Linee Guida si sono rese necessarie a seguito delle importanti modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni, che hanno toccato in modo incisivo anche l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
Con tali Linee Guida ANAC svolge una ricognizione dettagliata di quelli che sono gli oneri di pubblicazione posti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, soffermandosi nello specifico su alcuni casi particolari per i quali l'Autorità stessa definisce degli obblighi semplificati in ragione delle particolari tipologie di enti considerati (vedi ad esempio i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) ovvero fornendo precisazioni in merito alla deroga prevista per gli incarichi o le cariche attribuiti a titolo gratuito, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione nel caso in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie (anche se sul punto l'Autorità auspicherebbe che, in previsione di un'eventuale modifica del D.Lgs. 97/2016, si possa mediare ed introdurre comunque un obbligo di pubblicazione - seppur semplificato - anche per questa tipologia di incarichi).
Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, di particolare interesse è il punto delle Linee Guida che si sofferma sul caso specifico della dirigenza sanitaria (per il quale il D.Lgs. 33/2013 ha previsto una specifica disciplina all'art. 41), andando ad evidenziare e soprattutto a sanare una carenza di coordinamento tra norme che si era generata con l'entrata in vigore delle novelle apportate dal D.Lgs. 97/2016 al D.Lgs. 33/2013. Per i dirigenti sanitari (vale a dire direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse) l'art. 41 infatti rimanda agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del medesimo Decreto, il quale tuttavia, dopo le modifiche introdotte lo scorso anno, non riguarda più gli incarichi dirigenziali, bensì unicamente gli incarichi di collaborazione o consulenza: in questo modo, tuttavia, si è venuta a creare una disparità di trattamento tra i dirigenti pubblici in generale (soggetti agli obblighi - più stringenti - di cui all'art. 14) e i dirigenti sanitari, i quali sarebbero assoggettati unicamente agli obblighi di cui all'art. 15.
ANAC, considerando il riferimento all'art. 15 un probabile refuso "dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni", offre di conseguenza una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme in questione, prevedendo che "al fine di evitare trattamenti diversi fra i comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14". Un'interpretazione che può senz'altro essere condivisa.
Da ultimo ANAC fornisce delle indicazioni in merito alla decorrenza e all'attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi rientranti all'interno dell'art. 14, precisando che per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si dovrà tener conto dei soggetti in carica (ovvero cessati) al 1° gennaio 2017. Considerata l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 il 23 giugno 2016, per gli incarichi appena considerati dovranno essere pubblicati tutti i relativi dati previsti dall'art. 14 entro il 30 aprile 2017.
Le Linee Guida oggetto della determina n. 241/2017 entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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