Istruzioni operative per l’iscrizione all’albo dei commissari e per la loro estrazione: il comunicato del Presidente di ANAC

ANAC

27 luglio 2018|di Avv. Michele Leonardi

Con il Comunicato del 18 luglio 2018 il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce alcune indicazioni operative per l’iscrizione all’albo dei commissari di cui all’art. 78 del Codice (che inizia quindi a prendere vita dopo un periodo di gestazione durato più di due anni) nonché per l’estrazione dei commissari al fine della costituzione delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del Codice.

Il Comunicato precisa in particolare che a partire dal 10 settembre 2018 i soggetti interessati potranno inviare le richieste di iscrizione all’albo mentre le stazioni appaltanti dovranno nominare le commissioni giudicatrici ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del Codice con riferimento a tutti i bandi e gli avvisi pubblicati a partire dal 15 gennaio 2019 (dopo tale data terminerà dunque il periodo transitorio disciplinato dal comma 12 dell’art. 216 del Codice).

Vediamo di seguito alcuni passaggi del Comunicato.

Tutte le operazioni di iscrizione e di estrazione dei commissari avverranno attraverso l’applicativo messo a disposizione sul sito di ANAC nella sezione “Servizi”.

I candidati aspiranti commissari autocertificheranno i requisiti previsti dalle Linee Guida n. 5 e potranno predisporre la domanda accedendo direttamente all’applicativo e compilando i campi ivi previsti, con possibilità di allegazione del solo curriculum vitae: il documento generato dal sistema dovrà quindi essere firmato digitalmente e caricato sull’applicativo, perfezionando così la procedura di iscrizione.

Per quanto riguarda gli esperti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, gli stessi potranno iscriversi, alternativamente, solo come commissari interni oppure come commissari interni e come commissari esterni per le procedure indette da altre stazioni appaltanti.

L’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno ed è subordinata al versamento di una tariffa di iscrizione stabilita dal Decreto del MIT del 12 febbraio 2018 (la tariffa versata nell’anno 2018 ha valenza anche per l’anno 2019). Nel caso di esperti iscritti unicamente come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza la predetta tariffa non è invece esigibile. Entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine del mantenimento dell’iscrizione, ciascun esperto, oltre al versamento della relativa tariffa, dovrà confermare sempre tramite l’applicativo la permanenza dei requisiti richiesti.

Anche la richiesta della lista dei candidati da cui la stazione appaltante estrarrà a sorte i componenti della commissione giudicatrice per ciascuna procedura di gara dovrà essere formalizzata tramite l’applicativo. A tale scopo l’amministrazione dovrà indicare il CIG della procedura, la sezione dell’Albo all’interno della quale ANAC individuerà i commissari (in ragione dell’oggetto della procedura di affidamento), una o più sottosezioni e per ciascuna di essere le eventuali sottosezioni equivalenti o subordinate, il numero di esperti da estrarre (pari al doppio o al triplo degli esperti che andranno a comporre la commissione).

Tutte le predette informazioni devono peraltro essere contenute nella documentazione di gara relativa alla procedura per la quale si richiede la lista dei commissari e l’indicazione di una o più sottosezioni equivalenti o subordinate è volta a ridurre le probabilità che l’estrazione possa non essere in grado di individuare il numero di esperti richiesti.

Sempre per mezzo dell’applicativo ANAC fornisce alla stazione appaltante l’elenco degli esperti richiesto, individuando in via principale gli esperti iscritti nella sezione, sottosezione e livello di esperienza richiesti dalla stazione appaltante con il minor numero di nomine ricevute a componente di commissione giudicatrice, escludendo i soggetti interni all’amministrazione, i soggetti la cui iscrizione è sospesa nonché quelli temporaneamente non estraibili poiché già estratti in altra procedura non ancora definita.

L’estrazione potrà considerarsi validamente effettuata quando il numero degli esperti estratti risulterà essere corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante: in questo caso l’applicativo genererà un documento contente i nominativi e i riferimenti degli esperti estratti, che costituisce la lista di cui all’articolo 77, comma 3, del Codice. La messa a disposizione di questo documento all’interno dell’applicativo vale quale comunicazione da parte di ANAC ai sensi del predetto comma dell’art. 77.

Se l’estrazione non consentisse invece di soddisfare le richieste della stazione appaltante, per insufficiente disponibilità di esperti estraibili, la stessa si considererà invalida e la stazione appaltante dovrà ripetere la procedura di estrazione per ottenere una nuova lista.

L’applicativo dovrà essere utilizzato dalla stazione appaltante anche per comunicare ad ANAC l’avvenuta pubblicazione della nomina della commissione sul proprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 29 del Codice. Entro 3 giorni dalla nomina, inoltre, la stazione appaltante dovrà comunicare l’esito del sorteggio, la composizione della commissione (anche con gli eventuali commissari interni) e gli eventuali impedimenti che hanno escluso dal sorteggio esperti estratti o l’eventuale mancata accettazione dell’incarico da parte di alcuni di essi.

La tempestività della comunicazione di cui sopra risulta essere indispensabile in quanto gli esperti compresi nella lista rimangono medio tempore in condizione di non estraibilità per altre procedure di gara.

In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3 delle Linee guida n. 5, sarà individuato, con nuovo sorteggio pubblico, un sostituto all’interno della lista dei rimanenti soggetti, con le stesse professionalità, già proposta dall’Autorità. Se i soggetti in lista non dovessero risultare sufficienti, la stazione appaltante richiederà all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati.

Conclusi i lavori della commissione, entro 3 giorni la stazione appaltante ne dovrà inoltre dare comunicazione ad ANAC, sempre tramite l’applicativo.

Leggi il testo integrale del Comunicato del Presidente di ANAC del 18 luglio 2018.