Corretta modalità di attribuzione del punteggio tecnico: l’Adunanza Plenaria si pronuncia
Giurisprudenza
04 gennaio 2023|di Avv. Piera Franceschini
Con sentenza n. 16 del 14 dicembre 2022 l’Adunanza Plenaria definisce la corretta modalità di valutazione delle offerte tecniche da parte dei commissari nelle ipotesi in cui il disciplinare di gara preveda l’utilizzo del metodo del confronto a coppie.
Non solo. Seppure il ricorso che ha portato alla pronuncia in esame riguardasse specificamente le modalità di applicazione del confronto a coppie, i Giudici di Palazzo Spada chiariscono anche come possano operare i commissari nel caso in cui la stazione appaltante abbia deciso di adottare il metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno, con valutazione discrezionale della singola offerta rispetto ai contenuti della lex specialis, non in confronto alle altre offerte.
In estrema sintesi, si ammette, per entrambi i metodi di valutazione, che tra i commissari possa esserci un preventivo confronto sui contenuti delle offerte tecniche, confronto nel corso del quale ciascun componente dell’organo collegiale apporti un personale contributo rispetto alle proprie competenze specifiche.
Dato questo presupposto comune, i due metodi di valutazione e di conseguente attribuzione dei punteggi si differenziano:
- nel caso in cui il disciplinare abbia previsto l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), nella sentenza in esame si legge che "...all'esito di una valutazione collegiale i singoli commissari ben possono ritenere, unanimemente, di assegnare il medesimo coefficiente ad ogni singola offerta, via via che essa viene esaminata...”, in quanto ogni offerta è valutata singolarmente rispetto a standard ideali e non in confronto alle altre offerte;
- nel confronto a coppie, invece, non può considerarsi legittimo un giudizio comparativo sempre identico tra i singoli commissari, nemmeno in seguito a un confronto dialettico tra di essi, “…in quanto, a differenza di un giudizio assoluto di volta in volta espresso rispetto alla singola offerta, quello comparativo a coppie, in quanto relativo, deve riflettere una individualità del singolo giudizio nella preferenza nettamente distinguibile da quella degli altri…”. Senza contare che, come si legge nel testo della sentenza, “…è statisticamente impossibile che tre o più individui esprimano sempre e invariabilmente il medesimo grado di preferenza, nella comparazione tra due entità, e con riferimento a svariati, e spesso numerosissimi, sub-criteri di valutazione.
La pronuncia definisce quindi i seguenti tre principi di diritto:
a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale;
b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l’assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l’assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie;
c) le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2022, n. 16
Consiglio_di_Stato_Adunanza_Plenaria_14dicembre2022_n_16.pdf